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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32422/2023 del 22/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente pubblico)

La controversia

La controversia nasce dalla determinazione dell’indennità di espropriazione per alcuni terreni siti in Comune di Sarzana, ceduti con rogito del 6 settembre 1982 alla Provincia, dopo un procedimento ablatorio iniziato in precedenza e destinati a edilizia scolastica. I proprietari avevano chiesto la rideterminazione dell’indennità al valore di mercato, sostenendo la natura edificatoria delle aree; il Tribunale aveva liquidato somme inferiori, mentre la Corte d’appello aveva aumentato sensibilmente l’indennità. La Provincia ha quindi proposto ricorso per cassazione contro la sentenza d’appello e contro la successiva sentenza resa in revocazione. I motivi della Provincia sono due: 1) violazione della disciplina sull’indennità di esproprio, perché la Corte d’appello avrebbe applicato il criterio del valore di mercato di un’area edificabile ad uso privato nonostante la C.T.U. avesse accertato che, alla data della cessione/esproprio, il piano urbanistico precludeva ogni utilizzazione economica privata, trattandosi di zona per attrezzature collettive-scuola professionale; 2) nullità della motivazione ex art. 132 c.p.c. e art. 111 Cost., per avere la Corte d’appello richiamato una stima riferita a un’ipotesi diversa da quella concreta, senza spiegare il criterio effettivamente seguito. I resistenti hanno proposto ricorso incidentale, deducendo: a) violazione della disciplina sull’indennità di esproprio e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che l’area non fosse affatto inedificabile perché suscettibile di utilizzazioni intermedie o anche promiscue pubblico-private; b) nullità della sentenza e violazione delle norme sulla C.T.U. per asserite contraddizioni tecniche, difetto di contraddittorio endoperitale e mancata considerazione delle precedenti consulenze; c) erronea regolazione delle spese nel giudizio di revocazione.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale della Provincia, ritenendo fondati i due motivi congiuntamente esaminati. Ha invece dichiarato inammissibili i primi due motivi del ricorso incidentale e assorbito il terzo. In particolare, la Corte ha affermato che la destinazione dell’area a edilizia scolastica comportava, secondo giurisprudenza consolidata, la sua non edificabilità per usi privati e quindi l’inapplicabilità di criteri di stima propri di un’area edificabile; ha inoltre rilevato che la motivazione della sentenza d’appello era contraddittoria e non consentiva di comprendere in base a quali elementi fosse stato determinato il valore dell’indennità, non raggiungendo il minimo costituzionale di motivazione. Ha inoltre chiarito che la revocazione aveva investito solo un capo autonomo della precedente decisione (il quantum da detrarre per somme già versate), sicché la sentenza revocata restava impugnabile per gli altri capi. La sentenza è stata quindi cassata nei limiti dei motivi accolti, con rinvio alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione anche per le spese.

Norme richiamate

  • art. 5 bis, comma 3, D.L. 333/1992

    Richiamato come norma sulla determinazione dell’indennità di esproprio, ma la Corte non la applica al caso come criterio di area edificabile privata, perché la destinazione urbanistica concreta escludeva tale qualificazione.

  • artt. 32 e 37, D.P.R. 327/2001

    Richiamati come norme di recepimento della disciplina indennitaria in tema di espropriazione; la Corte li menziona in relazione al criterio di valutazione dell’area.

  • art. 39, L. 2359/1865

    Richiamato dai resistenti a sostegno della tesi del valore intermedio dell’area; la Corte ritiene inammissibile la censura perché volta a rivalutare il merito della stima.

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Invocato per denunciare motivazione apparente/inesistente; la Corte accoglie la censura della Provincia rilevando una motivazione contraddittoria e non intellegibile.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    Richiamato per il requisito del "minimo costituzionale" della motivazione, che la sentenza d’appello non ha raggiunto.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    È la base del ricorso per revocazione proposto dinanzi alla Corte d’appello per errore di fatto relativo alla mancata detrazione di somme già pagate.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Norma sul vizio di violazione di legge richiamata sia dalla ricorrente principale sia dai ricorrenti incidentali.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per i vizi processuali e di nullità della sentenza e della C.T.U.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Richiamato per l’omesso esame di fatti decisivi; la Corte ne esclude l’applicabilità alle doglianze incidentali perché mirano a un nuovo esame del merito.

  • art. 194 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali in tema di consulenza tecnica e sue modalità di espletamento.

  • art. 195 c.p.c.

    Richiamato dai ricorrenti incidentali per lamentare vizi della consulenza tecnica d’ufficio.

  • art. 196 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte per osservare che le parti avevano potuto formulare osservazioni e chiedere chiarimenti al C.T.U., esaurendo i poteri difensivi endoperitali.

  • artt. 91, 92, 402 c.p.c.

    Richiamati in relazione alla doglianza sulle spese del giudizio di revocazione; il motivo resta assorbito per l’accoglimento del ricorso principale.

Massime di principio

  • In materia di espropriazione, la destinazione urbanistica a edilizia scolastica o ad attrezzature collettive configura, di regola, un vincolo conformativo che esclude la qualificazione del terreno come edificabile per usi privati ai fini indennitari.
  • Quando la motivazione della sentenza di merito richiama, senza spiegazione coerente, criteri di stima incompatibili con la premessa fattuale accertata, ricorre il vizio di motivazione apparente o comunque inferiore al minimo costituzionale richiesto dall’art. 111 Cost.
  • Nel giudizio di revocazione per errore di fatto, l’accoglimento travolge solo il capo della sentenza colpito dall’errore e quelli da esso dipendenti; i capi autonomi restano efficaci e possono essere impugnati separatamente con ricorso per cassazione.
  • Le censure che, sotto la veste di violazione di legge o vizio motivazionale, mirano in realtà a ottenere una nuova valutazione delle risultanze peritali e dei fatti di causa sono inammissibili in cassazione.
  • L’omesso esame di singoli elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. se il fatto storico decisivo è stato comunque preso in considerazione dal giudice di merito.
  • La richiesta di riconvocazione del consulente tecnico d’ufficio per chiarimenti rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, e non può essere trasformata in un vizio di nullità se la parte ha comunque potuto esercitare il contraddittorio sulle conclusioni peritali.

Come è indicizzato

MaterieEspropriazione forzataImpugnazioniProve
RamiEsecuzioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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