Cassazione Civile, Ordinanza n. 26656/2022 del 09/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha ritenuto fondato il ricorso per correzione di errore materiale e ha disposto l'integrazione del dispositivo dell'ordinanza n. 5087/2022, precisando che la condanna alle spese deve intendersi con attribuzione all'Avvocato Alessandro Ferrara, antistatario. Ha inoltre escluso la regolazione delle spese del procedimento di correzione, richiamandone la natura amministrativa e l'assenza di una parte soccombente in senso proprio.
Esito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con ordinanza n. 5087/2022, il Ministero dell'Interno era stato condannato alla rifusione delle spese in favore della parte vittoriosa, ma nel dispositivo non era stata riportata la richiesta di distrazione delle spese in favore del difensore che si era dichiarato antistatario. L'avvocato ha quindi proposto ricorso ex art. 391-bis c.p.c. per la correzione dell'errore materiale, chiedendo l'integrazione del dispositivo con l'attribuzione delle spese al difensore. Il Ministero è rimasto intimato.
Norme richiamate
è lo strumento processuale utilizzabile per chiedere la correzione di errori materiali contenuti anche in ordinanze della Cassazione.
Massime di principio
- Il difensore che abbia chiesto la distrazione delle spese e sia dichiaratosi antistatario può attivare il procedimento di correzione dell'errore materiale quando il dispositivo della decisione ometta di statuire sulla distrazione richiesta.
- L'omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, a fronte di una richiesta già formulata e risultante dagli atti, è emendabile con il procedimento di correzione materiale, anche se l'errore si annida nel dispositivo di un'ordinanza della Corte di cassazione.
- Il procedimento di correzione di errore materiale ha natura amministrativa e non comporta una vera soccombenza tra parti, sicché non occorre statuire sulle spese del relativo incidente.
Come è indicizzato
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