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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08475/2026 del 04/04/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce dall'opposizione di una cartella di pagamento, rigettata in primo grado dal Tribunale. L'opponente proponeva appello, ma in corso di secondo grado depositava un atto di rinuncia al giudizio chiedendo l'estinzione e la compensazione delle spese. La Corte d'appello dichiarava l'estinzione del giudizio e condannava l'appellante alle spese, qualificando la rinuncia come rinuncia all'azione e non agli atti, quindi non soggetta ad accettazione delle controparti. Avverso tale decisione l'interessato proponeva ricorso per cassazione. Nel giudizio di legittimità la controparte pubblica resisteva con controricorso, mentre l'agente della riscossione restava intimato. In sede camerale era formulata una proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c. per improcedibilità del ricorso, in quanto non risultava ritualmente depositato nei termini di cui all'art. 369 c.p.c.; il ricorrente chiedeva decisione ex art. 380-bis, comma 2, c.p.c. e depositava memoria. La Corte ha però rilevato d'ufficio l'improcedibilità del ricorso per due ragioni: mancanza della prova del corretto deposito telematico nei termini, non essendo attestata la quarta busta né dimostrato che l'irregolarità dipendesse dal sistema, e mancanza della produzione della copia notificata della sentenza impugnata, necessaria per verificare la tempestività dell'impugnazione. La Corte ha quindi dichiarato il ricorso improcedibile e non ha esaminato il motivo di ricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile il ricorso. Ha ritenuto non assolto il requisito di procedibilità ex art. 369 c.p.c., sia perché non era provato il corretto completamento del deposito telematico nei termini, sia perché mancava la copia notificata della sentenza impugnata o altra prova certa della data di notifica. Di conseguenza non ha esaminato il motivo di ricorso. Ha condannato il ricorrente alle spese in favore del controricorrente, al pagamento di una somma ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., e ha dichiarato dovuto l'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 380-bis c.p.c.

    art. 380-bis, primo e secondo comma, cod. proc. civ.

    La proposta di definizione accelerata può condurre a declaratoria di improcedibilità quando il ricorso non risulta ritualmente depositato; la parte può chiedere decisione ai sensi del secondo comma, ma ciò non sana il difetto di procedibilità rilevato.

  • art. 369 c.p.c.

    art. 369, primo comma, cod. proc. civ.

    Il deposito del ricorso deve essere completato nei termini e deve essere prodotta la documentazione necessaria a dimostrare la tempestività dell'impugnazione, inclusa la copia notificata della sentenza con relata o equivalente prova certa.

  • artt. 325 e 326 c.p.c.

    combinato disposto degli artt. 325 e 326, cod. proc. civ.

    Se tra la pubblicazione della sentenza e la notifica del ricorso non sono decorsi i sessanta giorni, la tempestività dell'impugnazione è certa; altrimenti occorre la prova della data di notifica della sentenza impugnata.

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    somma di € 2.400,00 ai sensi dell’art. 96, terzo comma, cod. proc. civ.

    In caso di definizione del ricorso per improcedibilità, la Corte applica la condanna al pagamento di una somma a favore della controparte secondo il regime speciale richiamato dalla norma e dall'art. 380-bis c.p.c.

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    somma di € 2.000,00 ai sensi degli artt. 380 bis.1 e 96, quarto comma, cod. proc. civ.

    La declaratoria di improcedibilità comporta anche la condanna al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nei casi previsti.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato come base processuale per la definizione camerale e per la condanna prevista in caso di improcedibilità.

  • art. 369 c.p.c.

    deposito entro il termine stabilito per quello del ricorso è previsto dall’art. 369 cod. proc. civ., a pena di improcedibilità

    La mancata produzione della copia notificata della sentenza impugnata impedisce il controllo della tempestività e determina improcedibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la prova della tempestività dell'impugnazione richiede, di regola, il deposito della copia autentica della sentenza impugnata munita della relata di notificazione; in alternativa, la tempestività può risultare certa quando tra la data di pubblicazione della sentenza e quella di notifica del ricorso non sia decorso il termine breve previsto dagli artt. 325 e 326 c.p.c.
  • La mancata attestazione del corretto completamento del deposito telematico nei termini, in particolare quando manchi la prova dell'esito del deposito o non sia dimostrato un malfunzionamento del sistema, può integrare difetto del requisito di procedibilità del ricorso.
  • L'improcedibilità del ricorso per cassazione preclude l'esame dei motivi di impugnazione nel merito.
  • In caso di improcedibilità del ricorso, la parte ricorrente può essere condannata sia alle spese di lite sia alle ulteriori somme previste dall'art. 96 c.p.c. nei casi espressamente contemplati dalla disciplina camerale accelerata.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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