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Cassazione Penale, Ordinanza n. 09895/2026 del 16/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Conseguentemente ha applicato l'art. 616 c.p.p., condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorso è proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello territoriale. Dall'ordinanza emerge che i motivi dedotti denunciavano: da un lato, asseriti difetti di motivazione della decisione impugnata; dall'altro, violazioni di norme processuali. La Corte di cassazione li ha ritenuti manifestamente infondati, osservando che la motivazione della sentenza impugnata era invece esistente, logicamente lineare, coerente e fondata su un'esauriente disamina degli elementi processuali. In particolare, la Corte ha rilevato che la difesa aveva soltanto allegato, senza provarlo, il fallimento della società coinvolta, sicché non era possibile stabilire se il fallimento fosse intervenuto prima o dopo l'asportazione dei beni; inoltre ha rilevato che la querela risultava regolarmente proposta dalla persona offesa, identificata nel legale rappresentante di Agenzia delle Entrate-Riscossione.

Norme richiamate

  • art. 616 c.p.p.

    La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • È inammissibile il ricorso per cassazione fondato su censure di motivazione manifestamente infondate quando la sentenza impugnata presenti una motivazione effettiva, logicamente coerente e completa nella disamina dei dati processuali.
  • Le doglianze che prospettano violazioni processuali sono manifestamente infondate quando risultano smentite dagli atti del procedimento esaminati dalla sentenza impugnata.
  • Chi deduce un fatto impeditivo o rilevante ai fini della decisione deve allegarlo e provarlo: la mera allegazione del fallimento della società non consente di ritenere provata la circostanza né di collocarla temporalmente rispetto alla condotta contestata.
  • La regolare proposizione della querela da parte della persona offesa esclude la fondatezza di censure che ne contestino la validità quando tale regolarità risulti accertata in sentenza.
  • Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione conseguono le statuizioni economiche previste dall'art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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