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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16768/2022 del 24/05/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda nasce da un giudizio di responsabilità amministrativo-contabile promosso dalla Procura regionale per la Campania contro il revisore dei conti di un comune, ritenuto concorrente nella causazione di un danno erariale consistente in maggiore spesa conseguente alla violazione del patto di stabilità per gli esercizi 2012 e 2013 e ai disavanzi emersi rispetto all’avanzo di amministrazione inizialmente attestato nei rendiconti approvati. La Corte dei conti di primo grado ha condannato il revisore; la sentenza è stata confermata in appello dalla Sezione giurisdizionale centrale. Avverso tale decisione è stato proposto ricorso per cassazione deducendo un motivo per difetto di giurisdizione ed error in iudicando. Nel corso del giudizio di legittimità, però, il ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, ritualmente notificato alle controparti costituite.

La decisione

La Corte di cassazione ha preso atto della rinuncia al ricorso, ritenendo integrati i presupposti degli artt. 390 e 391 c.p.c., e ha dichiarato l’estinzione del giudizio. Non ha provveduto sulle spese, ritenendo che, nel caso di estinzione, l’art. 391, comma 2, c.p.c. attribuisca al giudice una facoltà e non un obbligo di condanna. Ha inoltre escluso il raddoppio del contributo unificato, poiché tale effetto si applica solo in caso di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    La rinuncia al ricorso, se ritualmente notificata alle parti controricorrenti e sottoscritta dalla parte rinunciante con autentica del difensore, consente la declaratoria di estinzione del giudizio.

  • art. 391 c.p.c.

    Nel provvedimento che dichiara l’estinzione, la condanna alle spese è rimessa alla facoltà del giudice e non costituisce un obbligo.

  • contributo unificato

    Il raddoppio non si applica all’estinzione del giudizio per rinuncia; esso è previsto solo nei casi tipici di rigetto integrale, inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso, ove validamente perfezionata e notificata alle parti costituite, determina l’estinzione del giudizio di cassazione.
  • L’estinzione del giudizio non comporta automaticamente la condanna alle spese, poiché il giudice conserva un potere discrezionale in materia.
  • Il raddoppio del contributo unificato ha natura eccezionale e sanzionatoria e non può essere applicato oltre i casi espressamente previsti dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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