Sentenza n. 10987/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza, della Sentenza n. 579/2025 pubbl. il 16/04/2025, emessa dal Tribunale di Velletri, Sez. Lav., passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Velletri, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Velletri n. 579/2025, passata in giudicato e notificata ai fini esecutivi, con la quale era stato riconosciuto il suo diritto a usufruire della Carta del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024 ed era stato ordinato al Ministero di attivarla, accreditando l'importo di euro 2.500,00 oltre interessi legali e rivalutazione nei limiti di legge. La ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero e l'Ufficio Scolastico Regionale si sono costituiti solo formalmente e non hanno fornito chiarimenti sull'esecuzione del giudicato. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica del titolo esecutivo e il decorso del termine di 120 giorni previsto per l'esecuzione delle sentenze nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovati il passaggio in giudicato della sentenza, la sua rituale notificazione all'Amministrazione, il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 e la competenza del TAR ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. In assenza di chiarimenti o indicazioni dell'Amministrazione circa la corretta esecuzione del titolo, il giudice ha ritenuto sussistente l'inadempimento, anche alla luce dei principi sull'onere della prova tra creditore e debitore. Ha precisato che, in sede di ottemperanza, non possono essere nuovamente sindacati i presupposti del diritto già riconosciuto dal giudicato. Ha quindi ordinato al Ministero di dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della pronuncia. Per il caso di ulteriore inerzia, ha nominato quale commissario ad acta il direttore generale competente del Ministero, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla scadenza del termine concesso all'Amministrazione, previa richiesta della ricorrente. Il Ministero è stato condannato al pagamento di euro 800,00 oltre accessori per le spese del giudizio, con distrazione in favore dei difensori antistatari. La sentenza è stata inoltre trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV competente per gli eventuali adempimenti.
Norme richiamate
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nel cui ambito il TAR ha ordinato all'Amministrazione di eseguire il giudicato e ha nominato un commissario ad acta per il caso di ulteriore inadempimento.
Riconosce la competenza del TAR a conoscere dell'ottemperanza nei termini indicati dal giudice.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, come modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Prevede il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione del titolo esecutivo prima della possibilità di procedere all'esecuzione forzata nei confronti dell'Amministrazione; il TAR ne ha accertato il decorso.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
È la disposizione posta a fondamento del diritto alla Carta del docente riconosciuto dal giudicato civile, la cui attuazione è stata ordinata in sede di ottemperanza.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato, è stato notificato all'Amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'esecuzione nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento di un'obbligazione risultante da un giudicato, la mancata dimostrazione dell'avvenuta esecuzione da parte dell'Amministrazione, onerata di fornire chiarimenti e indicazioni sulla corretta esecuzione, consente di accogliere la domanda di ottemperanza secondo i principi sull'onere della prova tra creditore e debitore.
- Nel giudizio di ottemperanza non possono essere rimessi in discussione i presupposti del diritto già definitivamente riconosciuto dal giudicato; il giudice deve limitarsi ad assicurarne l'attuazione.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare contestualmente un commissario ad acta, destinato a intervenire, su richiesta dell'interessato, in caso di infruttuoso decorso del termine assegnato.
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