Cassazione Penale, Sentenza n. 29392/2022 del 25/07/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso avverso l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'istanza di riesame contro la custodia cautelare in carcere: 1) censura per presunta errata applicazione dell'art. 74 d.P.R. 309/1990 e vizio di motivazione perché, a detta del ricorrente, mancavano elementi di stabile adesione all'associazione e continuità nell'attività di spaccio (si deduceva la partecipazione solo da sporadici episodi e intercettazioni prevalentemente familiari); 2) censura per violazione del principio del bis in idem ritenendo che il fatto contestato al capo 4) (16 agosto 2019) coincida con il fatto già giudicato con sentenza passata in giudicato (17 agosto 2019), essendo le intercettazioni non specifiche sulla tipologia di sostanza e pertanto riconducibili allo stesso fatto.
La decisione
La Suprema Corte ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo ha dichiarato il vizio inammissibile perché le censure invocano una rivalutazione del compendio probatorio: il Tribunale per il riesame aveva motivato, con riferimento a plurimi elementi (conversazioni captate che indicano contributi alla gestione dei conteggi della piazza di spaccio, richieste di sistemazione abitativa tramite la rete associativa, conversazioni che evidenziano rapporti con vertici dell'organizzazione), l'esistenza degli indici di partecipazione all'associazione ex art. 74 d.P.R. 309/1990, e la Corte di legittimità può solo verificare l'adeguatezza e la logicità della motivazione senza riconsiderare i fatti. Sul secondo motivo ha ritenuto infondata la censura sul presunto bis in idem: la questione della identità del fatto storico richiede un esame delle conversazioni e degli elementi probatori che eccede i limiti del sindacato di legittimità in materia cautelare. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; il provvedimento è stato trasmesso alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che il Tribunale per il riesame abbia adeguatamente individuato indici compatibili con la sussistenza del reato associativo (affectio societatis, ruolo organizzativo nella piazza di spaccio, assistenza agli associati detenuti), giustificando l'applicazione della misura cautelare sulla base dei gravi indizi.
art. 94, comma 1-ter disp. att. (atto finale della sentenza)
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla sentenza; non incide sulla decisione di merito ma sugli adempimenti esecutivi del provvedimento.
Massime di principio
- In materia di misure cautelari personali la Corte di Cassazione verifica soltanto l'adeguatezza, la logicità e la coerenza della motivazione del giudice di merito, non sostituisce la valutazione prospettica degli elementi di fatto né riconsidera il compendio probatorio.
- Per contestare con successo una misura cautelare fondata su reato associativo (art. 74 d.P.R. 309/1990) è necessario dimostrare, con elementi concreti e ripetuti, la mancanza di "affectio societatis" e l'assenza di continuità o di ruoli nell'ambito dell'organizzazione (non bastano captazioni isolate o mere congetture).
- La doglianza basata sul "bis in idem" richiede prova elementare dell'identità del fatto storico (stessa condotta, stesso tempo, stessa modalità e stesso bene giuridico): se la questione si fonda su valutazioni probatorie complesse o su interpretazioni di intercettazioni, essa può risultare improponibile in sede di legittimità perché comporterebbe una rinnovata valutazione delle prove.
- In casi analoghi è utile, in sede di riesame o impugnazione, documentare la mancanza di continuità o di funzioni associative con elementi multipli e coordinati (più intercettazioni coerenti, dichiarazioni di collaboratori, riscontri oggettivi su attività economiche) e, nel caso di presunto bis in idem, evidenziare criteri temporali e materiali che distinguano nettamente i fatti.
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