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Cassazione Penale, Ordinanza n. 03451/2026 del 28/01/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Con sentenza di patteggiamento il GUP di Busto Arsizio aveva applicato a due imputati pene detentive e pecuniarie per un reato continuato in materia di stupefacenti, qualificato ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo: erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Sostenevano che, in ragione dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, la condotta dovesse essere sussunta nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e non nelle ipotesi più gravi contestate e ritenute in sentenza.

La decisione

La Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati e li ha dichiarati inammissibili. Ha affermato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione del fatto è consentito solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile, ossia quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non è invece ammessa la censura che richieda una diversa valutazione degli elementi di fatto o degli atti di indagine. Nel caso concreto, la qualificazione operata dal giudice era sorretta da elementi investigativi non contestati dalla difesa, in particolare quantità e qualità della sostanza rinvenuta e possesso di denaro contante suddiviso in banconote di diverso taglio, sicché la doglianza esulava dal sindacato di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore risulti manifesto e immediatamente rilevabile dal testo della contestazione o della sentenza.
  • Non è consentito utilizzare l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto o degli atti di indagine, quando la censura si risolva in una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La qualificazione del fatto in sede di patteggiamento resta insindacabile in cassazione se è coerente con gli elementi investigativi valorizzati dal giudice e non contestati dalla difesa.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieRiti alternativiSpaccio
RamiProcesso penaleStupefacenti
SottomaterieLieve entità
IstitutiInutilizzabilità della prova

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