Cassazione Penale, Ordinanza n. 03451/2026 del 28/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza di patteggiamento il GUP di Busto Arsizio aveva applicato a due imputati pene detentive e pecuniarie per un reato continuato in materia di stupefacenti, qualificato ai sensi dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990. Gli imputati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, deducendo un unico motivo: erronea qualificazione giuridica del fatto ex art. 448, comma 2-bis, c.p.p. Sostenevano che, in ragione dei mezzi, delle modalità e delle circostanze dell'azione, la condotta dovesse essere sussunta nella fattispecie di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, e non nelle ipotesi più gravi contestate e ritenute in sentenza.
La decisione
La Corte ha ritenuto i ricorsi manifestamente infondati e li ha dichiarati inammissibili. Ha affermato che, nel patteggiamento, il ricorso per cassazione per erronea qualificazione del fatto è consentito solo quando l'errore sia manifesto e immediatamente percepibile, ossia quando la qualificazione sia palesemente eccentrica rispetto al capo di imputazione; non è invece ammessa la censura che richieda una diversa valutazione degli elementi di fatto o degli atti di indagine. Nel caso concreto, la qualificazione operata dal giudice era sorretta da elementi investigativi non contestati dalla difesa, in particolare quantità e qualità della sostanza rinvenuta e possesso di denaro contante suddiviso in banconote di diverso taglio, sicché la doglianza esulava dal sindacato di legittimità. Conseguentemente, i ricorrenti sono stati condannati anche al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
richiamato come base del patteggiamento, su richiesta concorde delle parti
consente il ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per erronea qualificazione del fatto solo nei casi di errore manifesto e immediatamente percepibile
art. 73, comma 1, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie di detenzione/cessione di stupefacenti nella forma ordinaria contestata e applicata
art. 73, comma 4, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
comma richiamato nella contestazione e nella pena applicata in sentenza
art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
invocato dai ricorrenti come fattispecie di lieve entità in alternativa alla qualificazione ritenuta dal giudice
richiamato per la condanna alle spese e per la sanzione pecuniaria in caso di inammissibilità
art. 1, comma 50, legge 23 giugno 2017, n. 103
norma che ha introdotto l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p.
art. 1, comma 64, legge n. 103 del 2017
richiamato quale base della possibilità di aumentare oltre il massimo la somma dovuta alla Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
richiamata in tema di esclusione della sanzione quando il ricorso sia proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità avverso sentenza di patteggiamento, la deduzione dell'erronea qualificazione giuridica del fatto è ammissibile solo se l'errore risulti manifesto e immediatamente rilevabile dal testo della contestazione o della sentenza.
- Non è consentito utilizzare l'art. 448, comma 2-bis, c.p.p. per ottenere una rivalutazione degli elementi di fatto o degli atti di indagine, quando la censura si risolva in una diversa lettura del materiale probatorio.
- La qualificazione del fatto in sede di patteggiamento resta insindacabile in cassazione se è coerente con gli elementi investigativi valorizzati dal giudice e non contestati dalla difesa.
- In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente può essere condannato alle spese processuali e a una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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