Cassazione Penale, Sentenza n. 44286/2024 del 03/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il G.i.p. del Tribunale di Palmi ha sollevato conflitto di competenza con la Corte di Appello di Reggio Calabria perché su taluni fatti (ottenimento indebito di contributi FEAGA per 34.865,04 euro a Palmi dal 12.11.2014 al 30.6.2017) procedeva sia il Tribunale di Reggio Calabria in appello sia il Tribunale di Palmi in fase di indagini preliminari (per la stessa imputata Teresa Gallico). Il G.i.p. ha sostenuto che non vi sarebbe concorso formale tra i reati e che l'art. 316-ter c.p. sarebbe norma sussidiaria rispetto all'art. 640-bis c.p., deducendo un conflitto di competenza territoriale/funzionale.
La decisione
La Corte ha dichiarato l'insussistenza del conflitto di competenza e ha disposto la restituzione degli atti al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Palmi. Motivazione: non è di regola configurabile un conflitto fra Tribunale e Corte d'appello per identità di fatto, atteso il diverso ambito funzionale; nel caso non è emersa alcuna richiesta delle altre autorità giudiziarie di procedere per i medesimi fatti né si è verificata la 'stasi processuale' che giustificherebbe l'intervento della Corte di legittimità; il divieto di un secondo giudizio (ne bis in idem) opera solo con sentenza irrevocabile (art. 649 c.p.p.) e quindi non si applica a situazioni in cui l'azione penale è promossa da uffici del pubblico ministero territorialmente distinti. La Corte ha richiamato precedenti giurisprudenziali (Sez.1 n.3899/1999; Sez.6 n.41380/2023).
Norme richiamate
Articolo contestato in relazione all'omissione di informazioni e ottenimento indebito di contributi agricoli; il G.i.p. lo ha ritenuto norma sussidiaria rispetto al 640-bis, ma la Corte non ha ritenuto tale deduzione idonea a creare un conflitto di competenza.
Norma richiamata come titolo di reato più ampio (truffa o indebita percezione di finanziamenti); la Corte ha rilevato che la contestazione penale promossa in distinti uffici non determina automaticamente conflitto di competenza.
art. 416-bis, comma 1 cod. pen.
Richiamato come parte della più ampia qualificazione storica dei fatti; la presenza di più capi di imputazione in uffici diversi non determina di per sé conflitto.
Richiamato nella motivazione d'imputazione come circostanza aggravante o riferimento normativo collegato ai fatti contestati.
Richiamato per spiegare il divieto del 'ne bis in idem' che scatta solo con sentenza irrevocabile; la Corte ha osservato che tale principio non è applicabile quando sono state promosse azioni penali da uffici PM territorialmente distinti e non è intervenuta una sentenza definitiva.
Massime di principio
- La sussistenza di fatti parzialmente identici processati da uffici giudiziari diversi non determina automaticamente un conflitto di competenza fra Tribunale e Corte d'appello: occorre verificare la stasi processuale o una situazione che renda impraticabile la prosecuzione dei procedimenti.
- Il conflitto di competenza rilevabile dalla Corte di legittimità è giustificato principalmente quando esiste una stasi processuale o il rischio concreto di violazione del principio 'ne bis in idem' dovuta a sentenza irrevocabile; altrimenti i procedimenti possono proseguire autonomamente.
- Il divieto di 'secondo giudizio' richiamato dall'art. 649 c.p.p. opera solo a fronte di sentenze irrevocabili: fino a quel momento, l'azione penale promossa da uffici del pubblico ministero diversi non produce preclusione automatica.
- Se si ritiene che le fattispecie siano formalmente sovrapponibili o connesse, la strada corretta è la coordinazione fra procure/uffici giudiziari (richiesta di riunione, trasmissione, accordi di competenza) piuttosto che sollevare un conflitto dinnanzi alla Corte di cassazione senza che sia intervenuta la stasi processuale.
- In casi analoghi è utile valutare se vi siano elementi di sussidiarietà normativa o concorso formale tra i reati; tuttavia, la mera invocazione della sussidiarietà di una norma rispetto a un'altra non è di per sé sufficiente a determinare il conflitto di competenza.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44031/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44032/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44033/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44034/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44035/2024 del 03/12/2024
- Sentenza penale · 3 dic 2024Cassazione Penale, Sentenza n. 44036/2024 del 03/12/2024
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →