Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48806/2023 del 07/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Ricorso per cassazione proposto dall'imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Catanzaro che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (omessa presentazione della dichiarazione IVA/IRES per l'anno d'imposta 2009) con recidiva reiterata specifica infraquinquennale. I motivi dedotti: (i) errore di applicazione della legge penale e vizio di motivazione con riferimento al periodo di carica sociale e alla consumazione del reato (rilevanza del termine di 90 giorni di cui all'art. 5 comma 2); (ii) omissione del riconoscimento della prescrizione e mancata pronuncia di non luogo a procedere, con contestazione dell'applicabilità dell'art. 17, comma 1-bis d.lgs. 74/2000 ai fatti anteriori al 17/09/2011; (iii) errata applicazione dell'art. 99 c.p. in ordine alla recidiva reiterata specifica infraquinquennale; (iv) carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sul trattamento sanzionatorio, mancata applicazione della disciplina del reato continuato. Sono stati poi depositati motivi nuovi reiteranti la richiesta di estinzione del reato per prescrizione e criticando la mancata motivazione sul trattamento sanzionatorio e sulla continuazione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto assorbente il motivo relativo all'erroneo calcolo della prescrizione: ha escluso l'applicazione dell'art. 17 comma 1-bis (aumento di un terzo dei termini di prescrizione) perché la norma si applica solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore della legge di conversione (17/09/2011) e il fatto imputato è del 29/12/2010. Procedendo al corretto computo: pena massima ratione temporis per il reato 3 anni; aumento per recidiva ex art. 99 comma 4 (2/3) portava teoricamente a 5 anni, ma il termine-base di prescrizione è individuato in 6 anni (secondo giurisprudenza citata); quindi, applicando l'aumento di metà previsto dall'art. 161 comma 2 c.p., il termine di prescrizione complessivo risultava pari a 10 anni. La prescrizione è maturata il 28/12/2020, anteriore alla sentenza impugnata; conseguentemente la sentenza impugnata è annullata senza rinvio perché il reato è estinto per prescrizione. Tutti gli altri motivi di ricorso sono stati dichiarati assorbiti.

Norme richiamate

  • art. 5 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma che sanziona l'omessa presentazione delle dichiarazioni fiscali ai fini IVA e IRES; individuata come norma sostanziale del reato contestato per l'anno d'imposta 2009.

  • art. 17 comma 1-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (introdotto dalla legge di conversione n. 148/2011)

    "i termini di prescrizioni per i delitti previsti dagli artt. da 2 a 10 del presente decreto sono elevati di un terzo"

    Aumenta i termini di prescrizione di un terzo per i delitti indicati, ma la Corte ha ricordato la natura non retroattiva della disposizione: si applica solo ai fatti commessi dopo l'entrata in vigore (17/09/2011), quindi non al fatto del 29/12/2010.

  • art. 99 cod. pen.

    Regola la recidiva e il relativo aumento della pena. La Corte ha considerato l'effetto della recidiva qualificata ai fini del calcolo del termine di prescrizione (incide sia sul termine-base che sull'estensione in caso di atti interruttivi), sebbene la questione della legittimità della contestazione della recidiva sia stata ritenuta assorbita.

  • art. 157 cod. pen.

    Stabilisce i criteri per individuare il termine di prescrizione in relazione alla pena edittale; utilizzato per determinare il termine-base di prescrizione (anche tenendo conto della giurisprudenza richiamata).

  • art. 161 cod. pen. comma 2

    Prevede l'effetto degli atti interruttivi sulla prescrizione e la relativa proroga; la Corte ha computato l'aumento di metà previsto da questa norma nel calcolo complessivo del termine di prescrizione, contribuendo a fissarlo in 10 anni.

  • legge di conversione n. 148/2011 (d.l. n. 138/2011)

    Norma di conversione che ha introdotto l'art. 17 comma 1-bis; la Corte ha richiamato la data di entrata in vigore (17/09/2011) per escluderne l'applicazione ai fatti anteriori.

Massime di principio

  • Il termine di prescrizione si calcola sulla base della pena massima edittale ratione temporis e va poi modulato applicando gli aumenti derivanti da circostanze aggravanti (es. recidiva) e le proroghe previste per gli atti interruttivi; occorre distinguere tra aumento della pena e aumento del termine-base di prescrizione.
  • Le modifiche normative che aumentano i termini di prescrizione (es. art. 17 comma 1-bis d.lgs. 74/2000) si applicano solo ai fatti commessi dopo la loro entrata in vigore; per fatti anteriori prevale la disciplina previgente.
  • La recidiva qualificata (effetto speciale) incide sia sull'entità della pena sia sul computo del termine di prescrizione e sulle eventuali proroghe in caso di atti interruttivi; pertanto la sua corretta qualificazione è rilevante anche ai fini della prescrizione.
  • Se la prescrizione è maturata anteriormente alla sentenza impugnata, la Cassazione annulla senza rinvio per estinzione del reato; in tali casi gli altri motivi di ricorso risultano assorbiti.
  • Errori nel calcolo della prescrizione da parte del giudice di merito (es. applicazione retroattiva di disposizioni che aumentano i termini) costituiscono motivo decisivo e possono portare all'annullamento senza rinvio.
  • Nei ricorsi è utile porre con precisione la data del fatto, la pena edittale applicabile ratione temporis e tutte le circostanze che incidono sul calcolo dei termini (recidiva, atti interruttivi, novazioni legislative) per permettere un corretto computo della prescrizione.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.