Ordinanza n. 1534/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. III, n. 23716/2025, che aveva respinto il ricorso di primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa sanitaria)
Prevale il privato
La controversia
L’impresa ha proposto appello, chiedendo in via incidentale la sospensione dell’efficacia della sentenza di primo grado. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di merito dell’appello, ma dà atto che le questioni dedotte necessitano di un sollecito approfondimento a cognizione piena. La parte appellante ha inoltre allegato un pregiudizio derivante dall’esecuzione della sentenza. In sede camerale è emerso che l’esecuzione della sentenza potrebbe arrecare pregiudizio anche alle parti appellate, qualora la sentenza fosse successivamente riformata, imponendo una complessa attività di adeguamento al giudicato.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto, allo stato degli atti, la domanda cautelare e ha sospeso l’esecutività della sentenza del TAR impugnata. La decisione è stata fondata sulla necessità di un sollecito approfondimento delle questioni nel giudizio di merito e sul bilanciamento degli interessi contrapposti: è stata ritenuta opportuno mantenere integra la situazione esistente, evitando sia il pregiudizio allegato dall’appellante sia il rischio di effetti difficilmente reversibili o di una complessa riorganizzazione per le parti appellate in caso di successiva riforma della sentenza. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la peculiarità della fattispecie. È stata fissata per il 29 ottobre 2026 l’udienza pubblica per la decisione di merito.
Norme richiamate
La norma costituisce il riferimento processuale per la domanda cautelare proposta in appello; il Consiglio di Stato ha accolto l’istanza e sospeso l’esecutività della sentenza impugnata in attesa della decisione di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare d’appello, quando le questioni dedotte richiedono un approfondimento a cognizione piena, il giudice può sospendere l’esecutività della sentenza impugnata per preservare integra la situazione di fatto fino alla decisione di merito.
- Nel bilanciamento cautelare rileva anche il rischio che l’esecuzione della sentenza impugnata produca effetti pregiudizievoli per le parti appellate, qualora la sentenza venga successivamente riformata e si renda necessaria una complessa attività di adeguamento al giudicato.
- La sospensione cautelare dell’esecutività della sentenza può essere disposta per evitare conseguenze difficilmente reversibili o complesse riorganizzazioni nelle more della definizione dell’appello, senza anticipare la decisione sul merito.
Come è indicizzato
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