Cassazione Penale, Sentenza n. 3443/2025 del 28/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente impugnava per abnormità l'ordinanza del 3 maggio 2024 del Tribunale di Prato che aveva rigettato l'eccezione di nullità del decreto che dispone il giudizio (decreto del 5 ottobre 2023 del GUP). La doglianza principale è che il Tribunale non si sarebbe uniformato alla sentenza della Corte di Cassazione del 5 marzo 2024, che aveva annullato per abnormità l'ordinanza del 5 ottobre 2023 concernente l'inammissibilità della richiesta di rimessione del procedimento (artt. 45, 46 e 47 c.p.p.). In particolare si contestava che il Tribunale non avesse dichiarato la nullità del decreto che dispone il giudizio, non avesse fatto regredire il procedimento alla fase in cui si era verificato il vizio e avesse invece trasmesso gli atti alla Corte di Cassazione senza notifiche alle altre parti, con conseguente lesione dei diritti della difesa e indebita prosecuzione del processo.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza del 3 maggio 2024 non sia abnorme né sotto il profilo strutturale né funzionale: si tratta di una manifestazione del potere del giudice del dibattimento legittima nell'ordinamento e non idonea a provocare stasi o indebito regresso del processo. La Corte ha poi precisato che l'annullamento operato dalla sentenza della Corte di Cassazione del 5 marzo 2024 si è limitato a elidere l'atto impugnato e non ha deciso nel merito la questione della rimessione, sicché non sorgeva automaticamente l'obbligo di dichiarare la nullità del decreto che dispone il giudizio né di riaprire la fase procedimentale. La trasmissione alla Corte di Cassazione della richiesta di remissione, priva di notifiche, è stata qualificata come mero impulso processuale privo di contenuto decisorio. Infine la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 45, art. 46, art. 47 cod. proc. pen.
Norme sulla rimessione del procedimento ad altro giudice e sul divieto di definire il giudizio prima della decisione della Corte di Cassazione; la Corte ha ricordato che l'effetto sostanziale deriva solo da una sentenza della Cassazione che accolga la richiesta di rimessione.
Norma sul decreto che dispone il giudizio; il Tribunale aveva esaminato l'eccezione di nullità relativa a tale decreto, esercitando i poteri del giudice del dibattimento.
Norma che disciplina l'impugnabilità del provvedimento di cui trattasi unitamente alla sentenza; la Corte ha osservato che l'ordinanza impugnata è comunque impugnabile secondo tale previsione, anziché configurare abnormità.
art. 611 (seconda parte) cod. proc. pen.
Riguarda la fissazione del procedimento in camera di consiglio; la Corte ha confermato la procedura camerale applicabile ai ricorsi relativi a provvedimenti emessi in dibattimento.
Richiamata in relazione alle ipotesi in cui è prevista la trattazione camerale o l'udienza pubblica.
Norma che disciplina la rimessione di questioni alle Sezioni Unite; la Corte ha ritenuto carenti i presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
art. 178, comma 1, lett. a) cod. proc. pen.
Riferimento alla nullità assoluta per vizi attinenti ai modi e limiti del potere giurisdizionale; la Corte ha richiamato la giurisprudenza che collega la nullità generalizzata al caso in cui la Corte di Cassazione accolga la richiesta di rimessione.
Massime di principio
- La figura dell'abnormità è eccezionale: un provvedimento è abnorme se è estraneo all'ordinamento o se, sebbene previsto, è esercitato al di fuori dei casi e limiti consentiti e provoca stasi o indebito regresso del processo.
- L'annullamento da parte della Corte di Cassazione di un provvedimento del giudice di merito elimina l'atto ma non sempre impone automaticamente la nullità degli atti successivi; l'effetto restitutorio dipende dal contenuto della pronuncia della Cassazione (se accolse la richiesta di rimessione o meno).
- Il decreto che dispone il giudizio emesso dal GUP in pendenza di una questione sulla capacità del giudice (ricusazione o rimessione) è nullo solo se la Corte di Cassazione, con decisione favorevole alla rimessione/ricusazione, accerta il difetto di potere; in caso contrario la sentenza resta valida 'secundum eventum'.
- La semplice trasmissione alla Corte di Cassazione di atti o richieste può costituire un mero impulso processuale senza valore decisorio e quindi non sempre integrerà vizio rilevante ai fini dell'abnormità.
- Se si contesta la legittimità di un decreto che dispone il giudizio, occorre valutare la strada processuale più efficiente: impugnazione unitamente alla sentenza (art. 586) o istanza straordinaria; non ogni vizio giustifica la declaratoria di abnormità e la regressione automatica del procedimento.
- Per ottenere la declaratoria di nullità generalizzata degli atti successivi è necessario che la Corte suprema abbia accertato e dichiarato in termini positivi il difetto di potere giurisdizionale (es. accoglimento della rimessione o ricusazione).
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