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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27066/2026 del 17/10/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (procedura concorsuale)

La controversia

La società fornitrice aveva stipulato il 19 marzo 2018 con la società acquirente, già sottoposta ad amministrazione straordinaria dal 21 gennaio 2015, un contratto di fornitura di coke metallurgico contenente una clausola compromissoria a favore di un collegio arbitrale riconosciuto dalla London Court of International Arbitration. Insorta nel periodo aprile-maggio 2018 una controversia sul pagamento del prezzo della fornitura, la fornitrice avviò un arbitrato straniero, nel quale la procedura contestò sia la competenza arbitrale sia il merito della pretesa, deducendo l’inadempimento della fornitrice per la qualità del materiale. Il lodo accolse una domanda di condanna per un credito risarcitorio. La fornitrice ne chiese in Italia il riconoscimento e l’esecutività ai sensi dell’art. 839 c.p.c.; il Presidente della Corte d’Appello di Milano li dichiarò e, in seguito all’opposizione della procedura ex art. 840 c.p.c., la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 3350/2023 depositata il 27 novembre 2023, rigettò l’opposizione. La procedura ricorse per cassazione con un unico motivo, denunciando la violazione degli artt. 13 del d.lgs. 270/1999, 806 e 840, comma 5, n. 1, c.p.c.: sosteneva che l’accertamento del credito verso l’impresa in amministrazione straordinaria fosse riservato, in via esclusiva e inderogabile, alla verifica concorsuale e che la stipula del contratto e della clausola arbitrale da parte degli organi della procedura non potesse sottrarre la pretesa a tale sede. La fornitrice eccepì l’inammissibilità del ricorso, sostenendo che mirasse a un riesame del merito e non rispettasse la specificità richiesta; propose inoltre ricorso incidentale, deducendo che la mancata impugnazione del lodo nel Paese d’origine avesse consolidato, con effetto di giudicato, la decisione sulla competenza degli arbitri.

La decisione

La Corte ha respinto l’eccezione d’inammissibilità del ricorso principale: la censura investiva l’applicazione delle regole sull’arbitrabilità della controversia in presenza di una procedura concorsuale, era specifica e non richiedeva un nuovo accertamento dei fatti. L’erronea indicazione del parametro dell’art. 360 c.p.c. non ne comportava l’inammissibilità, essendo individuabili le norme e i principi denunciati. Nel merito, ha accolto il ricorso principale. Ha precisato che la competenza del tribunale concorsuale per le azioni che derivano dall’apertura della procedura non era il profilo decisivo: la questione riguardava invece l’esclusività della verifica dello stato passivo per l’accertamento di un credito verso la procedura. Pur essendo in generale compatibile l’arbitrato con le procedure concorsuali e pur potendo gli organi della procedura stipulare contratti con clausola compromissoria, la verifica dei crediti verso l’impresa sottoposta ad amministrazione straordinaria resta riservata al procedimento concorsuale, anche quando la clausola sia inserita in un contratto stipulato durante la procedura. La scelta degli organi concorsuali non può derogare alla par condicio creditorum né al contraddittorio tra i creditori; il credito, contestato anche nell’arbitrato, non poteva quindi essere accertato in quella sede. La non compromettibilità secondo la legge italiana costituisce motivo ostativo al riconoscimento e all’esecuzione del lodo straniero ai sensi degli artt. 839, comma 4, n. 1, e 840, comma 5, n. 1, c.p.c. Il giudice dell’opposizione all’exequatur deve verificare tale condizione anche se il lodo non è stato impugnato nel Paese d’origine: non si forma su questo punto un giudicato che precluda l’esame nella procedura di riconoscimento. La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso incidentale perché riguardava una questione assorbita in appello, rispetto alla quale mancava una statuizione sfavorevole impugnabile; la relativa argomentazione era comunque già stata esaminata e disattesa. Ha cassato la sentenza e rinviato alla Corte d’Appello di Milano, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di cassazione. Ha dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico della ricorrente incidentale, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 13 d.lgs. 270/1999

    Non si è infatti al cospetto del fenomeno delle azioni di pertinenza della massa, traenti origine dall’apertura della procedura concorsuale, la cui cognizione spetta esclusivamente ed inderogabilmente al Tribunale fallimentare ex art. 24 l.fall., ma ad azioni contrattuali che, ove promosse dalla procedura a tutela dei propri interessi, non si discostano dalle ordinarie regole di competenza per materia e per territorio.

    La norma individua la competenza per le azioni che derivano dall’apertura della procedura, ma non è il fondamento diretto della riserva concorsuale in esame: la controversia riguarda l’accertamento di un credito verso la procedura, assoggettato alla verifica dello stato passivo.

  • art. 806 c.p.c.

    È fuor di dubbio, come correttamente evidenziato dalla Corte distrettuale, la sussistenza di un rapporto di compatibilità tra l’arbitrato, nei limiti tracciati dall’art 806 c.p.c., e le procedure concorsuali.

    L’arbitrato è in generale compatibile con le procedure concorsuali nei limiti della compromettibilità delle controversie; tale compatibilità non consente però di sottrarre alla verifica concorsuale l’accertamento di crediti verso la procedura.

  • art. 52 l.fall.

    Le finalità pubblicistiche connaturate al modello processuale della verifica endoconcorsuale dei crediti non possono ricevere soddisfazione in un’alternativa sede di cognizione arbitrale con la conseguenza che le domande di accertamento del credito, risarcimento del danno, compensazione di crediti con debiti e, in linea generale, tutte quelle volte a sentir dichiarare che un soggetto poi fallito è tenuto al pagamento di somme, vanno dichiarate improcedibili ai sensi dell’art. 52 l.f., senza che vengano neppure in rilievo altre norme della legge fallimentare o del codice di procedura civile.

    Le domande dirette ad accertare crediti verso il debitore sottoposto a procedura concorsuale devono essere proposte nella verifica dello stato passivo e non possono essere decise in sede arbitrale. La riserva opera anche quando il credito sia sorto da un contratto stipulato dagli organi della procedura.

  • art. 93 l.fall.

    Ai fini di cui agli artt. 839 e 840 c.p.c. vanno negati il riconoscimento e l’ efficacia esecutiva nell’ordinamento nazionale del lodo per arbitrato estero (o straniero) che abbia avuto a oggetto una azione cognitiva, di accertamento e di condanna, in ordine a una pretesa creditoria nei confronti di un’impresa in amministrazione straordinaria, indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata parte del giudizio arbitrale; vi osta infatti il principio di esclusività dell’accertamento del passivo nella sede concorsuale, ai sensi degli artt.52 e 93 l.fall. richiamati dagli artt.19, comma 3, d.lvo 270/1999 e dall’art. d.l. 347/2003 convertito n l. 39/2004; ne consegue che, non potendo la controversia formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana, il giudice adito ai sensi dell’art. 840 c.p.c. deve verificare l’esistenza della fattispecie ostativa (artt. 839, comma 4 n. 1 e 840, comma 5 n. 1 c.p.c.) senza impedimenti dovuti al passaggio in giudicato della sentenza arbitrale.

    La norma concorre a fondare il principio di esclusività dell’accertamento del passivo. Un lodo straniero relativo a un credito verso un’impresa in amministrazione straordinaria non è riconoscibile né esecutivo in Italia, anche se la procedura ha partecipato all’arbitrato.

  • art. 19, comma 3, d.lgs. 270/1999

    Tal disposizioni sono senz’altro estensibili anche alla procedura di amministrazione straordinaria dell’Ilva spa stante gli espressi richiami operati rispettivamente dagli artt.19, comma 3, d.lvo 270/1999 edall’art.8 d.l. 347/2003, convertito in l. 39/2004.

    Il richiamo dell’art. 19, comma 3, estende alla procedura di amministrazione straordinaria le disposizioni concorsuali considerate dalla Corte; nel principio enunciato, gli artt. 52 e 93 l.fall. sono richiamati quale fondamento della verifica esclusiva del passivo.

  • art. 839 c.p.c.

    Dunque, una delle condizioni sostanziali per il riconoscimento del lodo straniero è la devolvibilità della controversia agli arbitri secondo la legge italiana, che va verificata in seno al giudizio di recepimento del lodo.

    Il riconoscimento del lodo straniero presuppone che la controversia fosse compromettibile secondo la legge italiana; il giudice deve verificare tale requisito nella procedura di riconoscimento.

  • art. 840 c.p.c.

    Dunque, una delle condizioni sostanziali per il riconoscimento del lodo straniero è la devolvibilità della controversia agli arbitri secondo la legge italiana, che va verificata in seno al giudizio di recepimento del lodo.

    Nel giudizio di opposizione, la Corte d’Appello deve negare il riconoscimento o l’esecuzione quando la controversia non poteva formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; tale verifica non è preclusa dalla mancata impugnazione del lodo nel Paese d’origine.

  • art. 360 c.p.c.

    Contrariamente a quanto assume la controricorrente, il mezzo di impugnazione non si riversa nel merito (non avendo Ilva confutato profili relativi all’accertamento di circostanze di fatto relative alla stipulazione del Contratto, né la sua sottoscrizione a mezzo dei commissari straordinari) ma denuncia l’errore in cui la Corte sarebbe incorsa nell’applicazione di norme di legge processuale (in particolare le norme che disciplinano l’arbitrabilità delle controversie quando una delle parti è sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria) ed è formulato in maniera specifica tanto nella rappresentazione dei fatti quanto nella indicazione delle ragioni, conformemente al modello legale di cui all’ art. 360 c.p.c., per le quali viene prospettata l’erroneità dell’impugnata sentenza.

    È ammissibile la censura che, senza contestare l’accertamento dei fatti, denuncia in modo specifico l’errata applicazione delle norme processuali sull’arbitrabilità delle controversie.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Contrariamente a quanto assume la controricorrente, il mezzo di impugnazione non si riversa nel merito (non avendo Ilva confutato profili relativi all’accertamento di circostanze di fatto relative alla stipulazione del Contratto, né la sua sottoscrizione a mezzo dei commissari straordinari) ma denuncia l’errore in cui la Corte sarebbe incorsa nell’applicazione di norme di legge processuale (in particolare le norme che disciplinano l’arbitrabilità delle controversie quando una delle parti è sottoposta a procedura di amministrazione straordinaria) ed è formulato in maniera specifica tanto nella rappresentazione dei fatti quanto nella indicazione delle ragioni, conformemente al modello legale di cui all’ art. 360 c.p.c., per le quali viene prospettata l’erroneità dell’impugnata sentenza.

    Il motivo di ricorso deve individuare specificamente i fatti rilevanti e le ragioni della denunciata violazione; nel caso concreto la Corte ha ritenuto soddisfatto tale requisito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    Va semmai segnalata una inesattezza nella rubricazione del motivo (viene indicato l’art 360, comma 1 n. 3 , c.p.c. anziché l’art. 360, comma 1 n.4, c.p.c.) che tuttavia non determina alcuna conseguenza dal momento che, come questa Corte insegna, l’errata indicazione di una norma nell’intestazione del motivo specifico di ricorso per cassazione, non è causa di inammissibilità dell’atto purché gli argomenti addotti dal ricorrente valutati nel loro complesso consentono di individuare le norme o principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum ( cfr. Cass S.U.. 17931/2013, 23961/2010 e 12929/2007).

    L’indicazione non corretta del numero dell’art. 360 c.p.c. non rende inammissibile il ricorso se, considerando gli argomenti complessivi, sono individuabili le norme o i principi denunciati e l’oggetto della censura.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Va semmai segnalata una inesattezza nella rubricazione del motivo (viene indicato l’art 360, comma 1 n. 3 , c.p.c. anziché l’art. 360, comma 1 n.4, c.p.c.) che tuttavia non determina alcuna conseguenza dal momento che, come questa Corte insegna, l’errata indicazione di una norma nell’intestazione del motivo specifico di ricorso per cassazione, non è causa di inammissibilità dell’atto purché gli argomenti addotti dal ricorrente valutati nel loro complesso consentono di individuare le norme o principi di diritto che si assumono violati e rendano possibile la delimitazione del quid disputandum ( cfr. Cass S.U.. 17931/2013, 23961/2010 e 12929/2007).

    L’errore nella rubrica del motivo non determina inammissibilità quando il contenuto della censura consente di identificarne con sufficiente chiarezza la natura e il perimetro.

  • art. 839, comma 4, n. 1, c.p.c.

    Dunque, una delle condizioni sostanziali per il riconoscimento del lodo straniero è la devolvibilità della controversia agli arbitri secondo la legge italiana, che va verificata in seno al giudizio di recepimento del lodo.

    Il riconoscimento deve essere negato se la controversia non poteva formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana; la condizione è verificata nel giudizio di recepimento.

  • art. 840, comma 5, n. 1, c.p.c.

    In altri termini l’accertamento circa il fatto che la controversia non possa formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana spett[a] direttamente ed esclusivamente al giudice dell’opposizione verso il riconoscimento, e non è impedito dal fatto che il lodo non sia stato impugnato a sua volta nella sede propria.

    Nel giudizio di opposizione all’exequatur spetta direttamente ed esclusivamente al giudice accertare la non compromettibilità della controversia secondo la legge italiana; la mancata impugnazione del lodo nel Paese d’origine non impedisce tale verifica.

  • art. 52 l.fall.

    Ai fini di cui agli artt. 839 e 840 c.p.c. vanno negati il riconoscimento e l’ efficacia esecutiva nell’ordinamento nazionale del lodo per arbitrato estero (o straniero) che abbia avuto a oggetto una azione cognitiva, di accertamento e di condanna, in ordine a una pretesa creditoria nei confronti di un’impresa in amministrazione straordinaria, indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata parte del giudizio arbitrale; vi osta infatti il principio di esclusività dell’accertamento del passivo nella sede concorsuale, ai sensi degli artt.52 e 93 l.fall. richiamati dagli artt.19, comma 3, d.lvo 270/1999 e dall’art. d.l. 347/2003 convertito n l. 39/2004; ne consegue che, non potendo la controversia formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana, il giudice adito ai sensi dell’art. 840 c.p.c. deve verificare l’esistenza della fattispecie ostativa (artt. 839, comma 4 n. 1 e 840, comma 5 n. 1 c.p.c.) senza impedimenti dovuti al passaggio in giudicato della sentenza arbitrale.

    In combinato disposto con l’art. 93 l.fall. e con le norme sull’amministrazione straordinaria, la norma riserva alla sede concorsuale l’accertamento dei crediti verso la procedura e impedisce il riconoscimento del lodo straniero che abbia deciso tale pretesa.

  • art. 93 l.fall.

    Ai fini di cui agli artt. 839 e 840 c.p.c. vanno negati il riconoscimento e l’ efficacia esecutiva nell’ordinamento nazionale del lodo per arbitrato estero (o straniero) che abbia avuto a oggetto una azione cognitiva, di accertamento e di condanna, in ordine a una pretesa creditoria nei confronti di un’impresa in amministrazione straordinaria, indipendentemente dal fatto che la procedura sia stata parte del giudizio arbitrale; vi osta infatti il principio di esclusività dell’accertamento del passivo nella sede concorsuale, ai sensi degli artt.52 e 93 l.fall. richiamati dagli artt.19, comma 3, d.lvo 270/1999 e dall’art. d.l. 347/2003 convertito n l. 39/2004; ne consegue che, non potendo la controversia formare oggetto di compromesso secondo la legge italiana, il giudice adito ai sensi dell’art. 840 c.p.c. deve verificare l’esistenza della fattispecie ostativa (artt. 839, comma 4 n. 1 e 840, comma 5 n. 1 c.p.c.) senza impedimenti dovuti al passaggio in giudicato della sentenza arbitrale.

    La disposizione, richiamata per la procedura di amministrazione straordinaria, assoggetta il credito alla verifica del passivo e fonda, insieme all’art. 52 l.fall., l’esclusività della sede concorsuale.

  • art. 111-bis, comma 1, l.fall.

    Tale disposizione, inserita nella legge fallimentare dall’art. 100 comma 1 d.lvo 5/2006, se pur non espressamente richiamata dall’art 20 d.lvo 270/1999, che, per un evidente difetto di coordinamento con la nuova norma, prevede un rimando solo al “vecchio” art. 111 delle l. fall., trova applicazione anche alla procedura di amministrazione straordinaria.

    La regola per cui i crediti prededucibili sono accertati con le modalità della verifica del passivo si applica anche all’amministrazione straordinaria.

  • art. 20 d.lgs. 270/1999

    Tale disposizione, inserita nella legge fallimentare dall’art. 100 comma 1 d.lvo 5/2006, se pur non espressamente richiamata dall’art 20 d.lvo 270/1999, che, per un evidente difetto di coordinamento con la nuova norma, prevede un rimando solo al “vecchio” art. 111 delle l. fall., trova applicazione anche alla procedura di amministrazione straordinaria.

    Il richiamo dell’art. 20 d.lgs. 270/1999 all’art. 111 l.fall. non esclude l’applicazione alla procedura di amministrazione straordinaria dell’art. 111-bis l.fall., secondo la lettura della Corte.

Massime di principio

  • La compatibilità generale dell’arbitrato con le procedure concorsuali non consente di devolvere agli arbitri l’accertamento di crediti vantati nei confronti dell’impresa assoggettata a procedura: tali pretese, anche se derivano da un contratto stipulato durante la procedura e contenente una clausola compromissoria, devono essere verificate nella sede concorsuale, a tutela della par condicio creditorum e del contraddittorio tra i creditori.
  • Ai fini del riconoscimento e dell’esecuzione in Italia di un lodo straniero, la compromettibilità della controversia secondo la legge italiana è una condizione sostanziale che il giudice deve verificare; il lodo che decide una pretesa creditoria verso un’impresa in amministrazione straordinaria non è riconoscibile né esecutivo, indipendentemente dalla partecipazione della procedura al giudizio arbitrale.
  • Il giudice dell’opposizione al riconoscimento del lodo straniero può e deve verificare la non compromettibilità della controversia secondo la legge italiana anche se il lodo non è stato impugnato nel Paese d’origine: la mancata impugnazione non forma un giudicato preclusivo su tale verifica.
  • È ammissibile il motivo di ricorso per cassazione che denuncia specificamente un errore nell’applicazione di norme processuali senza contestare l’accertamento dei fatti; l’errata indicazione nella rubrica del numero dell’art. 360 c.p.c. non è di per sé causa d’inammissibilità se il contenuto del motivo permette di individuare le norme o i principi denunciati e delimitarne l’oggetto.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoArbitratoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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