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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02872/2025 del 23/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La ricorrente, già riconosciuta colpevole in appello del reato di furto in abitazione aggravato, ha proposto ricorso per cassazione deducendo vizio di violazione di legge e di motivazione con riferimento alla valutazione della prova del riconoscimento fotografico. In particolare ha contestato l'idoneità dei fotogrammi estratti da videocamere poste nei pressi del luogo del furto e ha sostenuto che il confronto delle immagini fosse stato effettuato dagli inquirenti con fotografie tratte dal profilo social di un terzo soggetto, ritenendo dunque non affidabile il riconoscimento della propria persona. La Corte ha però rilevato che il motivo era generico e non si confrontava con la motivazione della sentenza impugnata, che valorizzava una serie di elementi convergenti: la relazione sentimentale con il correo, l'arrivo con lui presso l'abitazione della persona offesa, l'uso delle chiavi sottratte per aprire il portone, l'ingresso del complice mentre la ricorrente attendeva all'esterno e il successivo allontanamento di entrambi con una busta portata fuori dal complice, verosimilmente contenente la refurtiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso perché aspecifico e non correlato alle argomentazioni decisive della sentenza impugnata. Ha ribadito che l'individuazione fotografica effettuata dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini è un atto di indagine atipico e una prova atipica che il giudice può apprezzare liberamente insieme agli altri elementi del compendio probatorio. Conseguentemente, la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e di una somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 348 c.p.p. per affermare il principio di atipicità degli atti di indagine della polizia giudiziaria e il potere-dovere di procedere d'iniziativa alle indagini necessarie all'accertamento del reato e all'individuazione dei colpevoli.

  • art. 348 c.p.p.

    Richiamato per sostenere che la polizia giudiziaria può compiere autonomamente atti di indagine, compresa l'individuazione fotografica, prima o dopo la comunicazione della notizia di reato al pubblico ministero.

  • art. 213 c.p.p.

    Richiamato per precisare che le formalità previste per la ricognizione personale non condizionano il valore probatorio dell'individuazione fotografica, la cui efficacia dipende dal libero apprezzamento del giudice.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna della ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • L'individuazione fotografica compiuta dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini preliminari è legittima anche in assenza di formali direttive o deleghe del pubblico ministero, poiché gli atti di indagine della polizia giudiziaria sono connotati da atipicità nei limiti del potere-dovere di accertamento del reato.
  • L'individuazione personale o fotografica è una manifestazione dichiarativa di una percezione visiva e la sua forza probatoria non dipende dalle formalità proprie della ricognizione personale, ma dal valore della dichiarazione confermativa e dalla valutazione complessiva del giudice.
  • Il motivo di ricorso è inammissibile per aspecificità quando non si confronta con le rationes decidendi della sentenza impugnata e si limita a una censura generica, senza confutare gli elementi probatori specificamente valorizzati dal giudice di merito.
  • Ai fini della declaratoria di inammissibilità, la Corte può applicare le conseguenze economiche previste dall'art. 616 c.p.p., includendo il pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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