Cassazione Civile, Ordinanza n. 09559/2023 del 07/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
La controversia trae origine da una sequenza di giudizi tra le stesse parti. In un primo giudizio, il Tribunale di Bergamo, in funzione di giudice di appello, aveva riformato la decisione del Giudice di pace e revocato un decreto ingiuntivo emesso in favore del professionista per il pagamento di una somma. Successivamente, la controparte aveva ottenuto un proprio decreto ingiuntivo per la restituzione delle somme versate al professionista, decreto poi opposto da quest'ultimo. Nel giudizio di opposizione, il professionista aveva chiesto la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., sostenendo che la sentenza di riforma che fondava il diritto alla restituzione era stata impugnata con ricorso per cassazione e che il relativo giudizio era pendente. Il Tribunale aveva accolto l'istanza e sospeso il processo, ritenendo esistente una pregiudizialità logico-giuridica tra i due procedimenti. Con l'unico motivo di ricorso per regolamento di competenza, la ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 295 c.p.c. in relazione all'art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., sostenendo che non ricorressero i presupposti della sospensione necessaria, trattandosi semmai di ipotesi di sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c., perché il giudizio pregiudicante era già stato definito con sentenza non passata in giudicato e impugnata per cassazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il regolamento di competenza, affermando che il Tribunale aveva erroneamente applicato l'art. 295 c.p.c. in una situazione che consentiva, al più, una sospensione facoltativa ex art. 337, comma 2, c.p.c. La sospensione necessaria è stata esclusa perché il rapporto tra il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo e il giudizio di impugnazione della sentenza presupposta non integrava una pregiudizialità tecnica tale da imporre l'arresto automatico del processo. Di conseguenza, l'ordinanza di sospensione è stata cassata e il giudizio è stato disposto proseguire innanzi al Tribunale di Bergamo, che dovrà provvedere anche sulle spese del regolamento; è stato inoltre fissato il termine di sessanta giorni per la riassunzione.
Norme richiamate
"il giudice dispone che il processo sia sospeso in ogni caso in cui egli stesso o altro giudice deve risolvere una controversia dalla cui definizione dipende la decisione della causa"
La sospensione necessaria è limitata ai soli casi di pregiudizialità tecnica o ai casi in cui una norma espressa imponga di attendere il giudicato della causa pregiudicante; non è applicabile quando il rapporto tra i giudizi consente soltanto una sospensione facoltativa.
"quando l'autorità di una sentenza è invocata in un diverso processo" può farsi luogo alla sospensione "se tale sentenza è impugnata"
Quando la sentenza invocata in altro processo è impugnata, il giudice può valutare discrezionalmente se sospendere il giudizio, previa verifica della concreta controvertibilità dell'accertamento contenuto nella sentenza stessa.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata dedotta la violazione di legge in relazione alla sospensione del processo disposta dal Tribunale.
È richiamato come norma applicabile nell'ipotesi di sopravvenuto conflitto tra giudicati.
Massime di principio
- La sospensione necessaria del processo ex art. 295 c.p.c. presuppone una pregiudizialità tecnica tra due giudizi tale da rendere indispensabile che la questione pregiudicante sia definita con autorità di giudicato, oppure una specifica previsione normativa che imponga di attendere tale esito.
- Se la sentenza rilevante in un diverso processo è già stata pronunciata ma è impugnata, la sospensione del giudizio dipendente non è automatica né obbligatoria: il giudice deve valutare, ai sensi dell'art. 337, comma 2, c.p.c., se attribuire prevalenza alla sentenza impugnata o sospendere discrezionalmente il processo.
- Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avente a oggetto la restituzione di somme pagate in esecuzione di una sentenza poi riformata, la pendenza del ricorso per cassazione contro la sentenza di riforma non configura di per sé un rapporto di pregiudizialità logico-giuridica idoneo a fondare la sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c.
- La distinzione tra sospensione necessaria e sospensione facoltativa dipende dalla natura del rapporto tra i giudizi e dallo stato di definitività della decisione pregiudicante, con conseguente controllo della concreta possibilità di contrasto tra giudicati.
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