Cassazione Penale, Sentenza n. 28394/2024 del 15/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Napoli del 12/06/2023 che aveva dichiarato inammissibili le istanze di misure alternative proposte da Esposito. Il Tribunale aveva ritenuto che i reati in espiazione fossero aggravati dalla finalità di agevolazione di un'organizzazione mafiosa e, dunque, ricompresi nella disciplina ostativa dell'art. 4‑bis (prima fascia), e aveva escluso la possibilità di superare l'ostatività in assenza di collaborazione con la giustizia. La difesa denunciava errata applicazione di legge e vizio di motivazione, evidenziando il buon comportamento in detenzione, il marginale coinvolgimento nei fatti, la ridotta residua pena e la possibilità che la collaborazione fosse impossibile o inesigibile, nonché il mancato riferimento ai principi della sentenza della Corte Costituzionale n.32/2020.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso sotto il profilo preliminare dell'individuazione della normativa applicabile: ha ritenuto che il Tribunale non abbia applicato il testo novellato dell'art. 4‑bis introdotto dal d.l. n.162/2022 (normativa sopravvenuta più favorevole) e sia dunque incorso in errore di diritto. Poiché l'ordinanza motivava l'ostatività facendo riferimento soltanto alla collaborazione come unica via di superamento, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Sorveglianza di Napoli affinché valuti le domande alla luce del nuovo testo normativo.
Norme richiamate
La Corte osserva che il Tribunale ha applicato criteri non aggiornati e che il nuovo testo (modificato dal d.l. n.162/2022) è più favorevole e doveva essere applicato; l'ordinanza impugnata assumeva erroneamente che la collaborazione fosse l'unica modalità di superamento dell'ostatività.
decreto‑legge n.162 del 2022
Riconosciuto come normativa sopravvenuta più favorevole che modifica i presupposti per l'applicazione dell'art. 4‑bis; la Corte richiede l'applicazione del nuovo testo al giudizio di merito.
Corte Costituzionale, sentenza n.32 del 2020
Richiamata dalla difesa quale linea interpretativa da considerare nella valutazione dell'ostatività e dei suoi limiti; la Corte di Cassazione segnala che il Tribunale non ha tenuto conto dei principi giurisprudenziali invocati e dovrà valutarli in sede di rinvio se pertinenti.
Massime di principio
- Se intervenuta normativa sopravvenuta è più favorevole all'imputato/detenuto, il giudice deve applicarla (principio del favor rei); la mancata applicazione può determinare annullamento e rinvio.
- L'ostatività prevista dall'art. 4‑bis deve essere valutata secondo il testo vigente al momento della decisione e non esclusivamente in base alla presenza o assenza di collaborazione; vanno considerate anche ipotesi come l'impossibilità o inesigibilità della collaborazione.
- In sede di valutazione per misure alternative occorre considerare elementi personali e processuali concreti (comportamento in detenzione, residuo pena, ruolo effettivo nei fatti, marginalità dell'involvimento) che possono incidere sulla pericolosità attuale.
- Nel ricorso è utile contestare sia la motivazione (valutazioni concrete) sia l'errata individuazione della normativa applicabile; se il giudice di merito non applica norme sopravvenute più favorevoli, il rimedio è l'annullamento con rinvio.
- I riferimenti alla giurisprudenza costituzionale e di legittimità (es. sent. n.32/2020) devono essere presi in considerazione dal giudice di merito nella valutazione dell'ostatività e delle possibili modalità di superamento.
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