Cassazione Penale, Sentenza n. 32793/2022 del 06/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 05/10/2021 con cui il GIP revocava i benefici della sospensione condizionale della pena concessi ad Alfredo D'Alessio con varie sentenze, ritenendo che il beneficio fosse stato concesso per più di due volte e quindi in contrasto con i limiti previsti dall'art. 164 cod. pen.; il ricorrente deduce la violazione dell'art. 164 c.p. e fa valere che, secondo la giurisprudenza di legittimità, la revoca da parte del giudice dell'esecuzione può essere disposta solo se le cause ostative non risultavano documentalmente note al giudice della cognizione che aveva concesso il beneficio, sicché il giudice dell'esecuzione doveva acquisire i fascicoli dei giudizi di cognizione per verificarlo.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso ritenendo che il principio applicabile non era stato rispettato: dall'ordinanza impugnata non emergeva che il giudice dell'esecuzione avesse acquisito i fascicoli dei giudizi di cognizione per verificare se le cause ostative fossero già risultate al giudice che aveva concesso le sospensioni. Per tali ragioni la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e rinviato il procedimento al Tribunale di Salerno - Ufficio G.i.p. per un nuovo giudizio conformemente al principio richiamato (ossia previa acquisizione dei fascicoli per accertare la conoscenza documentale delle cause ostative).
Norme richiamate
La norma limita la concessione della sospensione condizionale della pena (menzionata il comma quarto); la Corte interpreta che la revoca del beneficio da parte del giudice dell'esecuzione, se basata su una presunta illegittima concessione in presenza di cause ostative, è possibile solo se tali cause non risultavano documentalmente al giudice che aveva concesso il beneficio
Giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 37345 del 23/04/2015, Longo)
Principio secondo cui il giudice dell'esecuzione deve acquisire il fascicolo del giudizio di cognizione per verificare se le cause ostative fossero già note al giudice che concesse la sospensione; in mancanza di tale acquisizione non può legittimamente revocare il beneficio
Massime di principio
- Il giudice dell'esecuzione può revocare la sospensione condizionale concessa in violazione dell'art. 164 c.p. solo se le cause ostative non erano documentalmente note al giudice che concesse il beneficio.
- Per poter verificare la conoscenza documentale delle cause ostative il giudice dell'esecuzione deve acquisire i fascicoli del giudizio di cognizione; l'assenza di tale acquisizione comporta l'illegittimità dell'ordinanza di revoca.
- La semplice richiesta del Pubblico Ministero non basta: il giudice dell'esecuzione ha un dovere istruttorio (acquisizione degli atti) prima di adottare la revoca.
- Se dalla documentazione del giudizio di cognizione risulta che le cause ostative erano note al giudice che concesse la sospensione, la revoca da parte del giudice dell'esecuzione è inammissibile.
- In situazioni analoghe il difensore deve controllare e contestare l'avvenuta acquisizione dei fascicoli e può chiedere l'annullamento dell'atto di revoca se manca la verifica documentale; il pubblico ministero dovrebbe invece produrre indicazioni documentali precise a supporto della revoca.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32625/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32626/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32627/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32628/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32629/2022 del 06/09/2022
- Sentenza penale · 6 set 2022Cassazione Penale, Sentenza n. 32630/2022 del 06/09/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →