Cassazione Penale, Ordinanza n. 04683/2026 del 04/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Firenze che lo aveva condannato per ricettazione. Il ricorrente deduceva violazione di legge e vizio di motivazione ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., lamentando la violazione degli artt. 648 e 43 c.p. e dell'art. 192 c.p.p. Sosteneva che la motivazione d'appello fosse illogica sia quanto alla disponibilità materiale dei beni, sia quanto alla consapevolezza dell'origine delittuosa, perché fondata su elementi probatori ritenuti insufficienti a integrare l'elemento oggettivo e soggettivo del reato, anche alla luce di un verbale di perquisizione negativo. In sostanza contestava l'applicazione dell'art. 648 c.p. e attribuiva alla sentenza argomentazioni manifestamente illogiche e valorizzazione indebita di indizi privi di sufficiente forza dimostrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il motivo privo di specificità, perché non si confrontava con le effettive ragioni della sentenza impugnata ma prospettava vizi di motivazione non emergenti dal provvedimento e si risolveva nella mera riproposizione di una diversa lettura del merito. Ha inoltre affermato che il vizio di motivazione era manifestamente infondato, poiché la Corte d'appello aveva svolto un percorso argomentativo completo, coerente e immune da evidenti illogicità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. b) c.p.p.
indicato come base del motivo di ricorso per violazione di legge
art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.
indicato come base del motivo di ricorso per vizio di motivazione
norma incriminatrice contestata e ritenuta correttamente applicata dalla sentenza di merito secondo la Cassazione
richiamato dal ricorrente in relazione all'elemento soggettivo del reato
richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione probatoria e la tenuta indiziaria della decisione
implicito nella condanna alle spese e alla somma in favore della Cassa delle ammende conseguente all'inammissibilità
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a prospettare vizi di motivazione in modo generico, senza confrontarsi con le concrete ragioni poste a fondamento della sentenza impugnata.
- Non è consentito in sede di legittimità chiedere una nuova valutazione del materiale probatorio sotto forma di censura di illogicità, se la sentenza di merito contiene una motivazione completa, coerente e logicamente argomentata.
- La deduzione del vizio di motivazione deve evidenziare reali lacune, contraddizioni o manifeste illogicità del provvedimento impugnato; non basta contestare in astratto l'apprezzamento di merito compiuto dal giudice territoriale.
- Quando la Corte di merito ha motivato in modo analitico sulla sussistenza degli elementi oggettivi e soggettivi del reato, il controllo di legittimità non può trasformarsi in una diversa lettura delle prove.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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