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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27137/2026 del 17/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La decisione riguarda un procedimento di prevenzione nel quale la Corte d'appello aveva confermato la misura di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno per tre anni e la confisca di un immobile, somme di denaro per circa un milione e mezzo di euro e numerosi orologi di pregio, nei confronti di un soggetto ritenuto socialmente pericoloso. Il ricorso per cassazione era articolato in cinque motivi. Con il primo si denunciava violazione del principio di correlazione tra proposta e decreto, sostenendo che la richiesta del pubblico ministero fosse fondata sulla pericolosità di cui all'art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, mentre la Corte territoriale avrebbe valorizzato anche la pericolosità di cui alla lett. c) in base al rinvenimento di armi nel 2023. Con il secondo si deducevano violazione di legge e vizio di motivazione sulla pericolosità di cui alla lett. c), ritenuta sulla base di due episodi isolati (2019 e 2023) e senza considerare che il GIP aveva escluso la gravità indiziaria in relazione al fatto del 2019. Con il terzo motivo si contestava l'attualità della pericolosità sociale, lamentando che il giudice di merito avesse recepito acriticamente fatti di altro procedimento penale non definito, avesse valorizzato un provvedimento relativo a un diverso soggetto e un libro mastro risalente a oltre dieci anni prima. Con il quarto si censurava la perimetrazione temporale della confisca, ritenuta estesa indebitamente a beni acquistati prima del 2006 e tra il 2013 e il 2018, nonché l'assunta inversione dell'onere della prova sulla provenienza lecita dei capitali. Con il quinto si lamentava la determinazione della durata triennale della sorveglianza speciale, assumendo che la Corte non avesse adeguatamente considerato lo stato di detenzione e l'evoluzione personale successiva alla proposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, ritenendo infondati il primo, il terzo, il quarto e il quinto motivo, e inammissibile il secondo per difetto di autosufficienza. Ha affermato che, nel procedimento di prevenzione, il giudice può riqualificare la tipologia di pericolosità sociale senza violare il principio di correlazione, purché fondi la decisione sui medesimi elementi fattuali introdotti con la proposta e garantisca il contraddittorio; nel caso concreto, la valutazione di pericolosità ex art. 1, lett. c), d.lgs. 159/2011 era stata solo aggiuntiva rispetto a quella ex lett. b) ed era basata sugli stessi fatti già allegati. Ha poi ritenuto inammissibile la censura relativa al fatto del 2019 perché il ricorrente non aveva allegato né trascritto il provvedimento del GIP richiamato. Sul tema della pericolosità generica ha confermato la legittimità della motivazione, valorizzando la lunga sequenza di condotte lucrative illecite, i procedimenti penali per usura, estorsione, truffa e armi, le condanne definitive e le intercettazioni, oltre all'assenza di attività lavorativa lecita e di dichiarazioni dei redditi. Quanto alla confisca, ha ribadito che la pericolosità sociale costituisce anche misura temporale dell'ablazione, ma che la delimitazione dell'arco di manifestazione della pericolosità è questione di merito; nel caso concreto, la Corte territoriale aveva logicamente collocato l'origine della pericolosità alla fine degli anni '90 e ne aveva affermato la perduranza fino al 2023, senza inversione dell'onere della prova, poiché l'interessato non aveva fornito prova contraria sulla liceità dei beni. Infine, ha escluso vizi nella durata triennale della sorveglianza speciale, ricondotta entro i limiti di legge e adeguatamente motivata in relazione all'attualità della pericolosità.

Norme richiamate

  • art. 24 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato per escludere che possano rilevare, ai fini della prova della provenienza lecita dei beni, capitali costituenti provento o reimpiego dell'evasione fiscale, in presenza del divieto previsto dalla norma

  • art. 29 d.lgs. n. 159 del 2011

    esprime l'indipendenza del procedimento di prevenzione dall'esercizio dell'azione penale

  • art. 18 d.lgs. n. 159 del 2011

    consente l'applicazione delle misure patrimoniali anche in caso di morte del proposto e disciplina l'azione nei confronti degli eredi

  • art. 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato come una delle basi della pericolosità generica, in relazione a soggetti dediti a traffici delittuosi

  • art. 1, lett. b), d.lgs. n. 159 del 2011

    individua chi vive abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose; la Corte richiama i criteri elaborati dalla Corte costituzionale per la sua applicazione

  • art. 1, lett. c), d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato per la pericolosità legata alla commissione di delitti che pongono in pericolo la sicurezza o la tranquillità pubblica, ritenuta nel caso in aggiunta a quella di altra natura

  • art. 6 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato dal ricorrente in tema di durata e presupposti della misura di prevenzione personale

  • art. 7 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato dal ricorrente nel primo motivo in relazione al principio di correlazione tra proposta e decreto

  • art. 8 d.lgs. n. 159 del 2011

    fissa la durata della sorveglianza speciale non inferiore a un anno e non superiore a cinque; la Corte ha ritenuto la durata di tre anni conforme ai limiti di legge

  • art. 10, comma 3, d.lgs. n. 159 del 2011

    delimita il ricorso per cassazione nel procedimento di prevenzione alla sola violazione di legge

  • art. 13 d.lgs. n. 159 del 2011

    richiamato dal ricorrente sulla durata della misura di prevenzione personale

  • art. 24, comma 1, d.lgs. n. 159 del 2011

    specificamente evocato per affermare l'irrilevanza del denaro proveniente da evasione fiscale ai fini della giustificazione della provenienza lecita dei beni

  • art. 521 cod. proc. pen.

    richiamato per il principio di correlazione, ritenuto non violato nel giudizio di prevenzione se la nuova qualificazione si fonda sui medesimi fatti e il contraddittorio è garantito

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    utilizzato come parametro per distinguere la motivazione inesistente o meramente apparente, censurabile in cassazione

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    richiamato per il perimetro di sintesi dei motivi di ricorso

  • artt. 24 e 111 Cost.

    invocati dal ricorrente a sostegno della dedotta lesione del contraddittorio e del principio di correlazione

  • artt. 13 e 27 Cost.

    invocati dal ricorrente per contestare la durata della misura e il profilo rieducativo/proporzionale

Massime di principio

  • Nel procedimento di prevenzione il giudice può riqualificare la tipologia di pericolosità sociale rispetto a quella indicata nella proposta, senza violare il principio di correlazione, purché la diversa qualificazione giuridica sia fondata sui medesimi elementi fattuali già introdotti nel contraddittorio.
  • La pericolosità sociale di tipo generico può essere desunta da una pluralità di condotte delittuose abituali e produttive di profitto illecito, anche se i singoli fatti non siano tutti definitivamente accertati in sede penale, a condizione che il giudice li valuti autonomamente e ne motivi la capacità sintomatica rispetto all'attualità della pericolosità.
  • Nel giudizio di prevenzione il rapporto con il processo penale è autonomo: l'assenza di giudicato, un'archiviazione o un rigetto cautelare non impediscono al giudice della prevenzione di utilizzare gli stessi fatti come elementi di valutazione, purché ne accerti autonomamente la rilevanza ai fini della pericolosità.
  • La confisca di prevenzione richiede che i beni siano stati acquisiti nell'arco temporale di manifestazione della pericolosità sociale; la delimitazione di tale arco è questione di merito, sindacabile in cassazione solo per motivazione mancante, apparente o per violazione di legge.
  • In tema di confisca di prevenzione, una volta accertata la pericolosità e la ragionevole riconducibilità dei beni a proventi illeciti, l'interessato ha l'onere di offrire una prova contraria concreta e plausibile sulla lecita provenienza del patrimonio; non vi è inversione illegittima dell'onere della prova.
  • Nel giudizio di prevenzione il ricorso per cassazione è ammesso nei limiti della violazione di legge; le censure di merito sulla valutazione della pericolosità o sulla durata della misura sono inammissibili se non si traducono in una vera violazione normativa o in una motivazione inesistente/apparente.
  • Ai fini della pericolosità generica ex art. 1, lett. b), d.lgs. 159/2011, rilevano delitti commessi abitualmente, idonei a generare profitti e tali da costituire, in un dato periodo, l'unica o comunque una componente significativa del reddito del soggetto.

Come è indicizzato

MaterieSorveglianza specialeConfisca di prevenzione
RamiMisure di prevenzione
IstitutiNe bis in idemOnere della prova

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