Cassazione Penale, Sentenza n. 10289/2023 del 10/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva in parte riformato la sentenza di primo grado: da un lato aveva dichiarato estinti per prescrizione alcuni reati (diffamazione aggravata e omesso controllo), dall'altro aveva confermato la condanna al risarcimento del danno in favore delle parti civili. In cassazione i difensori deducevano principalmente: 1) vizio di motivazione e violazione della legge penale per avere escluso il diritto di critica invocato dagli imputati (sostenevano che le espressioni vanno valutate nel loro contesto e come esercizio di critica); 2) vizio di motivazione e violazione della legge penale in ordine alla quantificazione del danno non patrimoniale. Inoltre i difensori, nel corpo del ricorso, avevano dichiarato rinuncia alla prescrizione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso infondato e lo ha rigettato. Ha precisato che la rinuncia alla prescrizione effettuata nel ricorso è inefficace perché la prescrizione era già stata dichiarata con sentenza di merito; ha ritenuto corretto l'apprezzamento della Corte d'appello secondo cui le espressioni contenute negli articoli erano oltre il legittimo esercizio del diritto di critica, essendo in parte gratuitemente scurrili e, soprattutto, contenenti accuse di fatti (estorsione politica, invito a trattare, ricatto politico) non supportate da elementi di verità; per questi motivi l'esimente del diritto di critica non poteva operare. Ha altresì confermato la liquidazione del danno morale (euro 2.000 per ciascuna parte civile) come valutazione equitativa congruamente motivata. Infine ha disposto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese.
Norme richiamate
Norma procedurale richiamata in ordine alla requisitoria scritta del Sostituto Procuratore e alla possibilità per il Procuratore generale di formulare richieste in cassazione; utilizzata nel procedimento per la presentazione della requisitoria e delle conclusioni
Norma richiamata per disporre la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
art. 2 Cost.
Principio costituzionale che bilancia la libertà di espressione con la tutela dei diritti inviolabili; richiamato in dottrina e giurisprudenza quale limite al diritto di critica
Sez. 5, n. 17243 del 19/02/2020 (Lunghini) e più in generale giurisprudenza consolidata
Affermata la regola che l'esimente del diritto di critica richiede forma espositiva corretta, pertinenza e proporzione rispetto al fatto e al tema trattato; termini offensivi possono comunque rientrare nell'area della critica se valutati nel complessivo contesto
Sez. 5, n. 12180 del 31/01/2019 (Valente) e Sez. 5, n. 8721 del 17/11/2017 (Coppola)
Confermano che la critica postula l'esistenza di un sufficiente riscontro fattuale quando si fonda su fatti storici; la libertà di esprimere giudizi di valore trova limite nell'esistenza di un riscontro fattuale sufficiente
Massime di principio
- La libertà di critica giornalistica è tutelata ma non è un salvacondotto per affermazioni di fatto non provate: espressioni valutative e dure possono essere ammesse se pertinenti, proporzionate e connessi a dati di fatto verificabili.
- Non è esercizio del diritto di critica l'attribuzione di fatti concreti gravi (es. estorsione, ricatto) senza elementi probatori: tali asserzioni configurano diffamazione quando ledono la reputazione e mancano di riscontro fattuale.
- Una rinuncia alla prescrizione formulata dopo che il reato è stato dichiarato estinto per prescrizione è inefficace e non può modificare l'effetto della sentenza di merito.
- La quantificazione del danno morale è rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito; essa è sindacabile in cassazione solo se priva di qualsivoglia motivazione o manifestamente illogica.
- Il giudice di legittimità può valutare direttamente la offensività delle frasi ritenute diffamatorie e la sussistenza della materialità della condotta, non limitandosi a questioni di diritto
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