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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 21904/2023 del 22/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza della Corte d'appello di Torino che lo ha confermato responsabile, anche agli effetti civili, dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale (capi A e C). I motivi di ricorso erano tre: 1) presunta inosservanza dell'art. 125 c.p.p. per mancata motivazione sulla eccezione di inutilizzabilità della consulenza tecnica depositata dopo i termini delle indagini preliminari; 2) mancata risposta della Corte di appello circa la responsabilità per il capo C), sostenendo che i prelievi contestati erano giustificati e documentati da fatture e pagamenti a favore dei creditori; 3) contraddizione tra dispositivo e motivazione sulla valutazione fra l'aggravante prevista dall'art. 219, comma 2, n. 1 legge fall. e le circostanze attenuanti generiche, con contestazione dell'applicazione di una pena illegale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. In particolare: il primo motivo è stato ritenuto indeducibile e, comunque, manifestamente infondato perché la presunta inutilizzabilità non ostava all'utilizzazione, in decisione, delle dichiarazioni rese in dibattimento dal consulente e perché la Corte di Cassazione può esaminare i presupposti della decisione anche in assenza di motivazione formale; il secondo motivo è stato dichiarato generico e privo di specificità e prova correlata per ogni singolo prelievo contestato; il terzo motivo è manifestamente infondato: l'art. 219, comma 2, n. 1 della legge fallimentare è norma favorevole che consente il cumulo giuridico e non richiede formale contestazione, e la divergenza terminologica tra dispositivo orale ed il testo scritto nella sentenza (prevalenti invece di equivalenti) è un refuso sanabile con correzione di errore materiale da parte della Corte di appello. Conseguentemente il ricorso è inammissibile; il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di Euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende. La condanna di primo e secondo grado (bancarotta per i capi A e C, con dettagli su cessione in affitto a canone incongruo e prelievi ingiustificati) è quindi confermata nella sostanza, con riduzione della pena in appello per riconoscimento di attenuanti generiche ed esclusione della recidiva.

Norme richiamate

  • art. 125 cod. proc. pen.

    Riferito al controllo della Corte di Cassazione: la deducibilità di un vizio argomentativo per error in procedendo è limitata; la Corte è giudice dei presupposti della decisione e può esaminare la correttezza della decisione anche in assenza di motivazione specifica

  • art. 121 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina la memoria in appello; qui richiamata per indicare che la memoria e gli atti aggiunti devono contenere elementi specifici e collegati ai singoli addebiti per essere efficaci

  • art. 219, comma secondo, n. 1 legge fallimentare

    Considerata norma a favore dell'imputato che consente l'applicazione del cumulo giuridico tra più fatti di bancarotta (continuazione fallimentare). Non richiede formale contestazione perché si applica come disciplina più favorevole rispetto al cumulo materiale

  • art. 130, comma 1 cod. proc. pen.

    Richiamato implicitamente per la possibilità che la Corte di appello corregga un errore materiale nel dispositivo, prevalendo il dispositivo letto in udienza

Massime di principio

  • Le censure processuali di mera carenza motivazionale sono spesso inammissibili se generiche; la Cassazione può esaminare i presupposti della decisione anche quando la motivazione di merito è scarna
  • Per contestare prelievi o specifiche condotte patrimoniali è necessario collegare in modo puntuale ogni atto contestato alle prove giustificative (fatture, pagamenti effettivi); deduzioni generiche e non documentate sono inefficaci
  • La disposizione sull continuazione fallimentare (art. 219, comma 2, n.1 legge fall.) è favorevole all'imputato e può essere applicata d'ufficio anche se non formalmente contestata come circostanza: non costituisce un'automatica aggravante punitiva
  • Differenze formali o refusi tra dispositivo letto in udienza e testo scritto della sentenza non determinano automaticamente la nullità quando il dispositivo di udienza è chiaro; tali errori materiali possono essere corretti dalla corte che ha emesso la decisione
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta normalmente la condanna del ricorrente alle spese e, in sede penale, può essere disposto il versamento di somme alla Cassa delle ammende

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