Cassazione Civile, Ordinanza n. 00833/2025 del 13/01/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (avvocato)
La controversia
Il difensore aveva chiesto la riforma del provvedimento di rigetto della liquidazione dei compensi per l’attività svolta in favore di un assistito ammesso al patrocinio a spese dello Stato. Il Tribunale di Venezia aveva poi riconosciuto solo una liquidazione ridotta, limitata alla fase di studio, ritenendo provata l’attività difensiva tramite il deposito di una memoria in Procura, ma aveva compensato integralmente le spese del giudizio per la contumacia del Ministero della Giustizia. In cassazione il difensore ha censurato tale statuizione deducendo violazione dell’art. 91 c.p.c. e del principio di soccombenza, sostenendo che, essendo il ricorso stato integralmente accolto e dipendendo la lite da un errore del giudice penale nella mancata considerazione dell’attività svolta, non vi era spazio per la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo. Ha affermato che il difensore che impugna il decreto di pagamento dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato agisce in base a una autonoma legittimazione per la tutela di un proprio diritto patrimoniale, sicché il regime delle spese del relativo giudizio è quello ordinario degli artt. 91 e 92 c.p.c. Il Tribunale, invece, aveva compensato le spese valorizzando la contumacia del Ministero, ma tale ragione non giustifica la compensazione e contrasta con il principio di causalità/soccombenza. Non essendovi questioni di fatto da risolvere, la Cassazione ha cassato l’ordinanza e ha deciso nel merito, condannando il Ministero della Giustizia a pagare al ricorrente le spese del giudizio di merito, liquidate in euro 350,00 oltre accessori di legge, e ha posto a carico del Ministero anche le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
le spese del giudizio seguono la soccombenza e gravano sulla parte che ha dato causa alla lite
la compensazione delle spese è possibile solo nei limiti e secondo i presupposti previsti dalla norma, non in ragione della sola contumacia della controparte
norma processuale invocata quale parametro del vizio di violazione di legge denunciato con il ricorso
art. 384, secondo comma, c.p.c.
consente alla Corte di cassazione di decidere la causa nel merito quando non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto
artt. 84 e 170 d.P.R. n. 115 del 2002
il difensore dell’ammesso al patrocinio a spese dello Stato, che contesti il decreto di pagamento, agisce in forza di autonoma legittimazione a tutela di un diritto soggettivo patrimoniale
art. 75 d.P.R. n. 115 del 2002
la controversia sul compenso del difensore non rientra nelle procedure derivate ed accidentali connesse al processo principale
art. 106-bis d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato dal giudice di merito per la riduzione di un terzo del compenso tabellare minimo
Massime di principio
- Il difensore che propone opposizione o impugnazione contro il decreto di liquidazione dei compensi nel patrocinio a spese dello Stato è parte autonomamente legittimata, titolare di un diritto soggettivo patrimoniale distinto dal processo principale.
- In tali giudizi sulle spettanze professionali si applicano le regole ordinarie sulla responsabilità per le spese di lite: la regolazione deve seguire il criterio della soccombenza e del principio di causalità.
- La sola contumacia della parte pubblica resistente non integra, di per sé, un valido motivo per compensare le spese di giudizio.
- Quando non siano necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte di cassazione può cassare la decisione impugnata e pronunciare direttamente nel merito sulle spese.
- Nella liquidazione dei compensi al difensore ammesso al patrocinio a spese dello Stato, l’attività svolta può essere provata anche tramite il deposito di atti difensivi pertinenti, come una memoria presentata al pubblico ministero.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 13 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00803/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_civile · 13 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00812/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_civile · 13 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00813/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_civile · 13 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00815/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_civile · 13 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00816/2025 del 13/01/2025
- ordinanza_civile · 13 gen 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 00818/2025 del 13/01/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →