Cassazione Penale, Sentenza n. 02298/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di pace per il reato di cui all'art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (soggiorno illegale nonostante decreto di espulsione). Ha proposto ricorso in cassazione articolato in due censure: 1) omissione del giudice di accertare se al momento dei fatti egli fosse titolato a trattenersi sul territorio italiano in quanto richiedente protezione internazionale (tale circostanza non era stata allegata né provata nel processo di merito); 2) mancata valutazione della applicabilità della causa di non doversi procedere per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 34 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74. Il Procuratore generale ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto pacifica la sussistenza degli elementi costitutivi della contravvenzione (trattenimento sul territorio senza permesso e con decreto di espulsione accertato al controllo del 14/11/2019). Sulla prima censura, la Corte ha osservato che l'esistenza di un procedimento per il riconoscimento della protezione internazionale non era stata né allegata né provata in sede di merito e che il giudice non era tenuto ad attivarsi d'ufficio per verificarla. Sulla seconda, la Corte ha rilevato che, trattandosi di sentenza di primo grado non appellabile, l'obbligo di motivazione sulla tenuità sorgeva solo se il difensore avesse formulato esplicita richiesta nelle conclusioni, cosa non avvenuta (si era limitato a chiedere l'assoluzione o il minimo della pena). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 10-bis d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Norma sulla contravvenzione per il soggiorno illegale: la condotta di trattenersi sul territorio senza titolo, ancorché pendenze amministrative o decreti di espulsione, integra la fattispecie quando non sia provata la sussistenza di un titolo legittimante la presenza
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Regola qualificativa dell'atto di impugnazione avanti al Tribunale; nel testo è richiamato per qualificare l'atto di appello come ricorso per cassazione ai sensi della norma
art. 34 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Disciplina della particolare tenuità del fatto che può giustificare il non doversi procedere; tuttavia, per giudizi di primo grado non appellabili, il giudice è tenuto a motivare e valutare tale circostanza solo se è stata espressamente richiesta nelle conclusioni difensive
Prevede l'onere del versamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di dichiarazione di inammissibilità del ricorso quando non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente abbia agito senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
Sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186
Richiamata per stabilire che nella fattispecie non risultano elementi che attestino la mancata colpa del ricorrente nella determinazione dell'inammissibilità, giustificando pertanto l'applicazione dell'art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Se si intende contestare una condizione amministrativa (p. es. pendenza di richiesta di protezione internazionale) bisogna allegarla e provarla nel giudizio di merito; il giudice non è tenuto a verificarla d'ufficio in assenza di deduzioni o prove
- Per ottenere il riconoscimento della non procedibilità per particolare tenuità in giudizio di primo grado non appellabile, la difesa deve formulare una richiesta specifica e inserirla nelle conclusioni scritte; la semplice perorazione orale o una richiesta generica può non essere sufficiente
- Un ricorso che solleva censure manifestamente infondate può essere dichiarato inammissibile e comportare l'addebito delle spese processuali e il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- Nelle questioni che intrecciano profili penali e amministrativi (permesso di soggiorno, espulsione, richiesta di protezione) è fondamentale allegare e documentare tempestivamente lo status amministrativo e, se necessario, chiedere la sospensione del processo o produrre i provvedimenti che valgano a giustificare la presenza sul territorio
- In fase di impugnazione è essenziale verificare la qualifica giuridica dell'atto impugnato e predisporre motivazioni concrete e provate: censure generiche o prive di riscontro probatorio sono facilmente ritenute manifestamente infondate
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