Cassazione Penale, Sentenza n. 24337/2024 del 20/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Violazione di legge (art. 171 c.p.p.), dedotta in riferimento all'omessa notifica dell'avviso di udienza camerale davanti al Tribunale del riesame al difensore di fiducia (Avv. Samuele De Santis) e all'interessato. Si contestava che la nomina a difensore di De Santis, depositata telematicamente il 16/11/2023 alle ore 13:48, non era stata presa in considerazione e pertanto non era stato notificato a lui l'avviso di fissazione dell'udienza né l'avviso di deposito dell'ordinanza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto regolari le notifiche: il decreto di fissazione dell'udienza è stato depositato il 13/11/2023 e l'avviso è stato notificato via PEC all'Avv. Francesco Salvatore Augello (difensore risultante all'atto della fissazione) e personalmente al ricorrente il 16/11/2023; la nomina dell'Avv. De Santis è stata depositata solo il 16/11/2023 alle 13:48, cioè dopo la fissazione e dopo le notifiche già eseguite, per cui non spettava a lui alcun avviso. Inoltre la mancata notifica dell'avviso di deposito dell'ordinanza al nuovo difensore è irrilevante, anche perché lo stesso difensore ha comunque proposto ricorso per cassazione prima di essere notificato. Conseguenze: ricorso inammissibile; condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 a favore della cassa delle ammende; esecutività del provvedimento cautelare impugnato (divieto temporaneo di esercitare la professione di consulente del lavoro per un anno, nei termini indicati dall'ordinanza del Tribunale).
Norme richiamate
La norma sulla notificazione degli atti è stata interpretata nel senso che l'avviso di fissazione dell'udienza deve essere notificato al difensore che rivestiva tale qualità al momento della fissazione dell'udienza; un difensore nominato successivamente non ha diritto all'avviso già notificato.
art. 10‑quater d.lgs. n. 74/2000
I reati contestati sono stati riqualificati ai sensi di questa norma dal Tribunale del riesame per finalizzare l'applicazione della misura interdittiva; la Corte ha riportato la riqualificazione operata dal giudice del riesame.
art. 309, comma 8, cod. proc. pen.
Richiamo alla disciplina del procedimento in camera di consiglio (rinvio alle forme dell'art. 127 c.p.p.) per stabilire le regole di notificazione dell'avviso e dell'eventuale deposito del provvedimento.
Ai fini delle notifiche nel procedimento in camera di consiglio, l'avviso di deposito del provvedimento deve essere notificato soltanto al difensore che ha ricevuto l'avviso di fissazione dell'udienza, non ai difensori nominati successivamente.
art. 310, comma 2, cod. proc. pen.
Principio estendibile anche al giudizio di appello cautelare: le forme del procedimento in camera di consiglio si applicano per la determinazione delle notificazioni.
art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.
La doglianza in cassazione è stata formulata come violazione di legge ai sensi di questa disposizione; la Corte ha comunque ritenuto il motivo infondato e il ricorso inammissibile.
Massime di principio
- La notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza deve essere effettuata al difensore che risultava tale al momento in cui il decreto di fissazione è stato depositato: una nomina intervenuta successivamente non obbliga alla ripetizione delle notifiche già eseguite.
- Il difensore nominato dopo la fissazione dell'udienza ha l'onere di informarsi tempestivamente con il cliente o con il precedente difensore e di attivarsi per la tutela, non potendo far valere l'omessa notifica dell'avviso già regolarmente effettuato.
- L'omessa notifica dell'avviso di deposito del provvedimento è irrilevante se il difensore ha comunque proposto impugnazione prima di ricevere tale avviso: l'impugnazione elimina il vizio formale perché il difensore ha esercitato la facoltà che l'avviso mira a garantire.
- Per evitare rischi, il nuovo difensore dovrebbe depositare la nomina e ottenere conferma ricevuta prima della data di fissazione o comunque comunicare tempestivamente all'ufficio procedente (PEC e prova di ricezione) la sua nomina; conservare le ricevute PEC e i timestamp è cruciale come prova dell'antecedenza o della tempestività.
- Per far valere un vizio di notifica con successo occorre dimostrare pregiudizio concreto alla difesa: la mera omissione formale non basta se non ha impedito l'esercizio di tempestive attività difensive.
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