Cassazione Penale, Sentenza n. 17311/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La ricorrente, sottoposta a custodia cautelare in carcere per il reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990, aveva chiesto l'autorizzazione per colloqui familiari permanenti con Mario Viviani, anch'egli detenuto nella stessa casa circondariale. Il GIP ha negato l'istanza per esigenze investigative e per preservare la genuinità delle indagini. Dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, la ricorrente ha impugnato l'ordinanza lamentando che le esigenze cautelari non sussisterebbero più e che la motivazione del divieto fosse illogica e carente.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Ha ritenuto che i provvedimenti sui colloqui dei detenuti siano impugnabili in Cassazione ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., ma che il gravame in Cassazione possa essere fondato solo su profili di violazione di legge; la censura rivolta dalla ricorrente era generica e consistente in una carenza motivazionale non configurabile come difetto assoluto o apparente di motivazione idoneo a fondare il ricorso per cassazione. Il Tribunale di Salerno ha correttamente riqualificato l'appello in ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 568, comma 5, cod. proc. pen. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
Indica il reato per il quale gli imputati sono sottoposti a custodia cautelare; la norma è richiamata come contestazione penale di riferimento ma non incide direttamente sull'ammissibilità del ricorso in cassazione.
art. 111, comma 7, Cost.
Stabilisce che contro i provvedimenti che influiscono sulla libertà personale è ammessa la cassazione solo per violazione di legge; la Corte interpreta che il ricorso per cassazione su provvedimenti che regolano i colloqui detenuti è ammissibile solo se deduce specifiche violazioni di legge, non semplici censure sulla valutazione delle esigenze investigative.
Non è applicabile per impugnare i provvedimenti sui colloqui dei detenuti: tali provvedimenti non sono considerati ordinanze in materia di misure cautelari appellabili ex art. 310, per cui l'appello ordinario non è lo strumento corretto.
art. 568, comma 5, cod. proc. pen.
Consente al giudice dell'appello di qualificare l'impugnazione e, se necessario, di trasmettere gli atti alla Corte di cassazione; il Tribunale di Salerno ha legittimamente riqualificato l'appello in ricorso per cassazione ai sensi di tale norma.
Prevede l'obbligo di versamento alla Cassa delle ammende per la parte soccombente quando la condotta abbia rilevanza disciplinare o colposa nella determinazione dell'inammissibilità; applicata per comminare l'ammenda di euro 3.000,00 alla ricorrente.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma procedurale richiamata per gli adempimenti di cancelleria conseguenti alla decisione; menzionata in ordine alla regolarizzazione degli atti a seguito della pronuncia.
Massime di principio
- I provvedimenti che regolano i colloqui dei detenuti possono essere impugnati in Cassazione, ma il ricorso deve essere fondato su specifiche violazioni di legge; censure generiche o dedotte come semplice insufficienza motivazionale sono inammissibili.
- Se si contesta la persistenza di esigenze investigative che giustificano limitazioni ai colloqui, è necessario documentare concretamente l'incongruenza o la contraddittorietà della motivazione o individuare un chiaro vizio di diritto; il mero fatto che sia stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini non basta di per sé a determinare l'automatica cessazione delle esigenze cautelari.
- L'appello ordinario ai sensi dell'art. 310 cod. proc. pen. non è lo strumento adatto per impugnare ordinanze sui colloqui dei detenuti; chi propone impugnazione deve considerare la possibilità che il giudice d'appello riqualifichi l'impugnazione e la trasmetta in Cassazione ai sensi dell'art. 568 cod. proc. pen.
- Per evitare l'inammissibilità e la condanna alle spese e ammende, il ricorrente deve formulare censure precise di illegittimità e, se deduce vizi motivazionali, dimostrare che la motivazione è del tutto mancante o manifestamente apparente, non solo carente o contraddittoria in termini logici.
- In presenza di misure restrittive relative ai rapporti familiari del detenuto, valutare parallelamente ricorsi o istanze basate su diritti della personalità e sulla tutela delle relazioni familiari, documentando la sussistenza di alternative meno gravose e la cessazione delle esigenze di sicurezza.
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