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Sentenza

Sentenza n. 686/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione quinta) n. 306/2024, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202400510

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
CGARSSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Delibera consiliare del Comune di Comiso n. 69 del 24 luglio 2015, di rigetto dell’opposizione alla variante generale al piano regolatore generale adottata il 15 aprile 2014; in appello era impugnata la sentenza del TAR Sicilia, Sezione staccata di Catania, n. 306/2024, che aveva dichiarato irricevibile il ricorso

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti in primo grado avevano chiesto l’annullamento della delibera comunale che aveva respinto la loro opposizione alla variante generale del PRG. Il TAR aveva dichiarato irricevibile il ricorso perché notificato il 18 aprile 2016 e depositato il 4 maggio 2016, oltre i termini decorrenti dalla delibera del 24 luglio 2015. In appello, gli originari ricorrenti hanno dedotto che il TAR aveva travisato la natura dell’opposizione prevista dall’art. 3 l.r. Sicilia n. 71/1978: la deliberazione di rigetto sarebbe stata un atto plurimo, contenente decisioni autonome sulle singole opposizioni, e non un atto generale. Da tale qualificazione sarebbe derivata la necessità di far decorrere il termine dalla comunicazione individuale o dalla conoscenza effettiva, anziché dalla pubblicazione. Hanno quindi sostenuto che, in assenza della prova della comunicazione o della conoscenza, il ricorso non poteva essere dichiarato tardivo. Hanno inoltre riproposto la richiesta di annullamento per difetto assoluto di motivazione della delibera. Il Comune ha resistito.

La decisione

L’appello è stato respinto. Il CGARS ha rilevato che, ai sensi dell’art. 101, comma 1, c.p.a., l’appello deve contenere specifiche censure rivolte contro i capi e l’iter argomentativo della sentenza, e non può limitarsi a riproporre le tesi già svolte in primo grado. Sebbene gli appellanti contestassero il criterio temporale seguito dal TAR e sostenessero che il termine dovesse decorrere dalla comunicazione o dalla conoscenza effettiva, non hanno indicato quando la delibera fosse stata comunicata loro o quando ne avessero acquisito conoscenza. Senza tale indicazione il giudice d’appello non poteva verificare l’errore della declaratoria di irricevibilità, né esaminare il merito della contestazione sulla motivazione della delibera. La sentenza di primo grado è dunque rimasta ferma. Le spese del grado sono state poste a carico degli appellanti e liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 101, comma 1, c.p.a.

    la norma va interpretata nel senso che l’atto di appello, a pena di inammissibilità, non può limitarsi alla riproposizione degli argomenti dedotti in primo grado, bensì deve sempre contenere, accanto alla parte volitiva, una parte critica, a confutazione della sentenza impugnata, non trattandosi di un novum iudicium ma di una revisio prioris instantiae

    L’appello richiede una critica specifica alla motivazione della sentenza impugnata: non è sufficiente riproporre le argomentazioni già formulate in primo grado. L’atto deve esporre le ragioni per cui il percorso argomentativo del primo giudice sarebbe errato e la decisione avrebbe dovuto essere diversa.

  • artt. 29 e 41 c.p.a.

    il ricorso, ai sensi degli artt. 29 e 41 Cod. proc. amm., avrebbe dovuto essere notificato entro il 23 ottobre 2015 e depositato entro il 23 novembre 2015

    Il TAR ha applicato i termini di impugnazione ritenendoli decorrenti dalla data della deliberazione; il CGARS non ha riesaminato nel merito tale decorrenza, poiché l’appello non indicava la data dell’eventuale comunicazione o della conoscenza effettiva dell’atto, elemento necessario per verificare la censura.

Massime di principio

  • L’atto di appello deve contenere una critica specifica alla sentenza impugnata e al suo iter argomentativo; la mera riproposizione delle difese svolte in primo grado non soddisfa l’onere previsto dall’art. 101, comma 1, c.p.a.
  • Quando l’appellante sostiene che il termine di impugnazione decorre dalla comunicazione individuale o dalla conoscenza effettiva dell’atto, deve indicare la data della comunicazione o della conoscenza; in mancanza, il giudice d’appello non è posto in condizione di verificare l’errore della decisione sulla tardività.

Come è indicizzato

MaterieAppelloPiani regolatori e variantiTermini e notificazione del ricorso
RamiProcesso amministrativoUrbanistica e governo del territorio
IstitutiDecadenza e tardività

Testo integrale

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