Cassazione Penale, Sentenza n. 7007/2025 del 20/02/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Facinelli impugnava il rigetto dell'istanza di riparazione per ingiusta detenzione: era stato sottoposto a custodia in carcere (ordinanza GIP 17/07/2015), misura poi sostituita con arresti domiciliari e revocata (21/04/2016). In sede di merito era stato assolto con sentenza irrevocabile della Corte d'appello di Firenze del 16/03/2023. Il ricorrente sosteneva che l'ordinanza cautelare era stata in precedenza annullata dalla Cassazione e che la sentenza di assoluzione, fondata sui medesimi elementi a disposizione del giudice della cautela, dimostrava l'assenza dei gravi indizi richiesti dagli artt. 273 e 280 c.p.p., rendendo illegittima la detenzione; inoltre contestava che la Corte territoriale avesse fatto riferimento a dichiarazioni non riscontrate (le affermazioni del commercialista Francesconi) per ritenere la sussistenza di una colpa grave ostativa alla riparazione.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che l'annullamento dell'ordinanza cautelare fosse motivato da carenze sulla adeguatezza della custodia in carcere e non dalla mancanza dei gravi indizi di colpevolezza (quindi non si trattava di "ingiustizia formale"). Quanto alla valutazione della colpa grave ai sensi dell'art. 314 c.p.p., la Corte ha confermato che il giudice della riparazione può compiere una valutazione ex ante e autonoma dei fatti: nel caso concreto la Corte territoriale aveva documentato elementi concreti (il ruolo di tramite di Facinelli tra i fratelli Dradi e il commercialista, le riunioni ospitate presso il suo studio e la consapevolezza professionale dell'operato) che, sebbene non sufficienti a condannare nel merito, potevano aver creato nella autorità procedente la falsa apparenza del coinvolgimento nel reato, integrando colpa grave ostativa alla riparazione. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e Facinelli condannato alle spese processuali e alla rifusione delle spese del Ministero resistente.
Norme richiamate
co. 1, lett. b) e lett. e)
Disposizioni sulle censure di violazione di legge e vizio di motivazione in sede di ricorso per cassazione; i motivi proposti dal ricorrente sono stati valutati alla luce di tali censure e ritenuti infondati.
co. 1 (nozione di colpa grave)
Definisce la colpa grave ostativa al diritto alla riparazione per ingiusta detenzione; la Corte ha applicato tale nozione per valutare se la condotta del ricorrente abbia creato la falsa apparenza di responsabilità penale tale da giustificare il mantenimento della misura.
Norma sulle condizioni per la misura cautelare (gravi indizi di colpevolezza); la decisione distingue tra annullamento per carenze motivazionali sull'adeguatezza della custodia e accertata insussistenza dei gravi indizi (ingiustizia formale).
Riferimento alle condizioni dell'applicabilità delle misure cautelari; la Corte ha ritenuto che fosse necessario distinguere se l'ingiustizia fosse di natura formale (insussistenza delle condizioni) oppure dovuta a carenze motivazionali.
Giurisprudenza consolidata (Sez. U. n. 32383 del 27/05/2010 e altre)
Sez. U, n. 32383 del 27/05/2010; Sez. 4, n. 3359 del 22/09/2016; Sez. 4, n. 9212 del 13/11/2013; Sez. Un., n. 34559 del 26/06/2002; altre citate in motivazione
Principi interpretativi usati dalla Corte: il giudice della riparazione può rivalutare fatti emersi nel processo (anche se non sfociati in condanna) per valutare la colpa grave; la verifica dell'insussistenza ab origine delle condizioni cautelari può esonerare dalla valutazione della colpa solo se fondata sugli stessi elementi precisi di cui disponeva il giudice della cautela.
Massime di principio
- La sola sentenza di assoluzione non garantisce automaticamente il diritto alla riparazione: se emergono fatti (anche non sufficienti per una condanna) che possono aver creato la "falsa apparenza" della colpevolezza, il giudice della riparazione può ritenere sussistente la colpa grave e negare il ristoro.
- Se l'annullamento del provvedimento cautelare è dovuto a carenze motivazionali sull'adeguatezza della misura e non all'accertata insussistenza dei gravi indizi, non si configura automaticamente l'"ingiustizia formale" che esclude la valutazione della colpa del detenuto.
- Il giudice della riparazione compie una valutazione ex ante e autonoma: deve basarsi su fatti concreti e precisi e non su mere affermazioni non riscontrate; tuttavia può prendere in considerazione elementi accolti o non esclusi in sede di merito.
- Per escludere la riparazione per colpa grave è necessario dimostrare condotte materiali o comportamenti (anche di contiguità o funzione di tramite) che, alla stregua della professione o delle circostanze, potessero ragionevolmente far apparire la persona coinvolta nell'illecito.
- Solo quando l'insussistenza delle condizioni di applicabilità della misura sia accertata irrevocabilmente e sulla base degli stessi elementi in possesso del giudice della cautela, la verifica sulla colpa grave può risultare superflua.
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