Cassazione Penale, Sentenza n. 4291/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione del decreto che dichiarava inammissibile, emesso de plano, l'istanza di ammissione all'affidamento in prova al servizio sociale per mancanza della dichiarazione/elezione di domicilio prevista dall'art. 677, comma 2-bis, cod. proc. pen.; il ricorrente deduce che, essendo già stato dichiarato irreperibile, la norma dell'art. 677, comma 2-bis non era applicabile e la decisione avrebbe dovuto essere assunta in contraddittorio con fissazione dell'udienza
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso, ritenendo che il provvedimento de plano del Presidente abbia violato le forme di rito previste (art. 666 cod. proc. pen.) e abbia omesso il necessario contraddittorio quando la valutazione dell'ostatività della condizione di irreperibilità non poteva essere decisa immediatamente senza accertamenti. Per tali ragioni la Corte ha annullato il decreto impugnato e ha disposto il rinvio del procedimento al Tribunale di Sorveglianza di Milano per nuovo giudizio
Norme richiamate
Il decreto di inammissibilità può essere emesso de plano solo nei casi tassativi dell'art. 666, comma 2; fuori da tali casi è necessario il procedimento camerale partecipato (art. 127) con intervento del difensore e del pubblico ministero. L'adozione del rito de plano in assenza di tali condizioni determina nullità assoluta rilevabile d'ufficio
Richiede la dichiarazione o l'elezione di domicilio, a pena di inammissibilità, per le istanze presentate da condannati non detenuti; tuttavia tale prescrizione non è applicabile al condannato latitante o irreperibile, per il quale la mancanza di domiciliazione non deve automaticamente condurre all'inammissibilità
Regola le istanze di misure alternative alla detenzione e stabilisce che l'istanza presentata dal difensore per il condannato non detenuto debba essere corredata dalla dichiarazione/elezione di domicilio, salvo il caso del condannato irreperibile
Norma richiamata in relazione al procedimento camerale partecipato: stabilisce le regole del contraddittorio in sede camerale con le parti chiamate a partecipare
artt. 178 e 179 cod. proc. pen.
Prevedono la nullità degli atti e la loro rilevabilità d'ufficio; applicate estensivamente quando manca la presenza obbligatoria dell'imputato o del difensore nei casi previsti, con conseguente annullamento degli atti irregolari in ogni stato e grado del procedimento
Massime di principio
- Il provvedimento di inammissibilità emesso "de plano" ai sensi dell'art. 666, comma 2, è ammissibile solo quando la mancanza dei requisiti è manifesta e non richiede accertamenti o valutazioni discrete: se serve un accertamento di fatto o un confronto, va svolto il procedimento camerale partecipato
- La mancata elezione/dichiarazione di domicilio prevista dall'art. 677, comma 2-bis rende inammissibile l'istanza solo per i condannati non detenuti che non siano in condizioni di irreperibilità; se il ricorrente è stato dichiarato irreperibile, quella mancanza non può essere automaticamente sanzionata senza contraddittorio
- L'adozione di decisioni de plano in violazione delle forme previste dall'art. 666 comporta nullità assoluta rilevabile d'ufficio e può portare all'annullamento e al rinvio per nuovo giudizio
- Quando si propone un'istanza di misura alternativa per conto di un condannato non detenuto, il difensore dovrebbe specificare lo status del cliente (ad es. irreperibile) e corredare l'istanza di ogni documentazione utile per evitare decisioni per manifesta inammissibilità inesatte
- In presenza di dubbi sulla applicabilità immediata di un motivo ostativo (es. irreperibilità), il Tribunale deve instaurare il contraddittorio con convocazione delle parti e intervento del pubblico ministero e del difensore, prima di decidere sull'inammissibilità
Testo integrale
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