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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46113/2023 del 15/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Triolo impugnava l'ordinanza del 11/04/2023 che, in sede di rinvio dalla Corte di cassazione, aveva ripristinato la misura coercitiva degli arresti domiciliari. Il ricorrente denunciava: 1) l'incompatibilità del magistrato che aveva deciso in sede di rinvio, deducendo anche questioni di legittimità costituzionale degli artt. 34, co.2 e 623, co.1, lett. a), c.p.p.; 2) violazione di varie norme sul procedimento cautelare e carenza/contraddittorietà della motivazione, in particolare per non avere valutato, come disposto dalla sentenza rescindente, la possibilità di misure meno afflittive e l'adeguatezza/proporzionalità del ripristino degli arresti domiciliari rispetto al concreto pericolo di reiterazione dei reati, anche alla luce del fatto che il Triolo era ormai definitivamente collocato in pensione e quindi non più titolare di funzioni pubbliche.

La decisione

La Corte ha accolto il secondo motivo ritenendolo fondato. Ha rilevato che la sentenza della Sesta sezione della Cassazione aveva demandato al giudice del rinvio la verifica, con motivazione concreta, della possibilità di misure meno afflittive e dell'adeguatezza/proporzionalità della custodia cautelare, soprattutto in considerazione della definitiva cessazione dal servizio del Triolo. Il Tribunale di Messina non ha dato le necessarie spiegazioni concrete: ha impropriamente equiparato la posizione del Triolo a quella di coindagati ancora collegati al servizio, ha argomentato in termini contraddittori sfruttando esclusivamente la gravità degli addebiti e la funzione pregressa senza dimostrare l'esistenza di una rete di rapporti o di collegamenti sopravviventi alla cessazione del ruolo. Considerato inoltre che il Tribunale ha revocato le misure per altri coimputati successivamente, la Corte ha annullato l'ordinanza impugnata senza rinvio.

Norme richiamate

  • art. 34, comma 2, cod. proc. pen.

    Richiamato nella questione di legittimità costituzionale prospettata dal ricorrente in ordine all'incompatibilità del magistrato del rinvio; la Corte osserva l'orientamento sulla insussistenza dell'incompatibilità ma la questione è stata assorbita dall'accoglimento del motivo sostanziale

  • art. 623, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.

    Norma che disciplina l'impugnazione per cassazione contro le ordinanze cautelari; richiamata nella prospettiva di compatibilità del magistrato e nelle doglianze sul procedimento

  • art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme denunciate circa la corretta applicazione delle regole probatorie e della valutazione degli elementi ai fini cautelari; la Corte valuta l'adeguatezza della motivazione del giudice del rinvio

  • art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato nel contesto delle censure sull'istruttoria e sui mezzi di prova; la Corte verifica che il giudice del rinvio abbia compiuto la valutazione richiesta dalla sentenza rescindente

  • art. 284 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme contestate relative all'applicazione delle misure cautelari; la Corte delibera sulla proporzionalità/adeguatezza della misura

  • art. 289 cod. proc. pen.

    Richiamato nel quadro normativo delle misure cautelari e delle relative esigenze da valutare dal giudice

  • art. 292, comma 2, lett. c), cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme sulla misura cautelare interdittiva e sui presupposti; la Corte richiede valutazioni concrete in sede di rinvio

  • art. 299 cod. proc. pen.

    Richiamato tra le norme sul regime degli arresti domiciliari e relative esigenze cautelari; la Corte verifica la proporzionalità rispetto ai requisiti richiesti

  • Costituzione, artt. 3, 24, 27

    Richiamati nella prospettiva della questione di legittimità costituzionale sollevata dal ricorrente riguardo all'incompatibilità del magistrato del rinvio; concernono uguaglianza, diritto di difesa e principi penali

  • Sentenza Cassazione Sez. VI n. 175 del 16/11/2022

    Provvedimento rescindente che aveva annullato l'ordinanza di ripristino degli arresti domiciliari nei confronti di Triolo con riguardo alla adeguatezza e proporzionalità, demandando al giudice del rinvio la verifica circa misure meno afflittive e la necessità di motivazione concreta

  • Precedente: Sez. 5, n. 2926 del 13/12/2013 (Vio, Rv. 257941-01)

    Richiamato come principio di riferimento secondo cui la revoca delle misure a coimputati può essere elemento rilevante sulla attualità delle esigenze cautelari

Massime di principio

  • Se la Corte di cassazione, annullando un provvedimento cautelare, rinvia per nuovo esame, il giudice del rinvio deve motivare concretamente e specificamente perché la misura ripristinata è adeguata e proporzionata rispetto alle esigenze cautelari, valutando espressamente alternative meno afflittive
  • La cessazione definitiva dal servizio pubblico (pensione) è elemento rilevante: la perdita del ruolo gerarchico riduce, di norma, il rischio di reiterazione di reati connessi alla funzione, salvo prova concreta che reti di complicità e rapporti personali sopravvivano e mantengano l'idoneità a favorire la reiterazione
  • La gravità delle accuse e i comportamenti passati, da soli, non giustificano automaticamente misure cautelari più afflittive; occorre collegare tali elementi a un pericolo attuale e concreto di reiterazione
  • Non è ammessa un'impropria equiparazione tra posizioni di soggetti diversi: il giudice deve motivare eventuali ragioni per trattare diversamente imputati in situazioni personali e giuridiche differenti
  • La revoca delle misure cautelari nei confronti di altri coimputati può essere un elemento pertinente per valutare l'attualità delle esigenze cautelari e deve essere considerata dal giudice
  • In caso di mancanza di motivazione adeguata in sede di rinvio la Corte di cassazione può annullare il provvedimento impugnato anche senza rinvio, se le carenze sono tali da non consentire la riformulazione del giudizio di merito

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