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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6340/2023 del 15/02/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma del 25/01/2022 che, in riforma della sentenza di primo grado del Tribunale di Viterbo, aveva dichiarato non doversi procedere per estinzione del reato per prescrizione. Il ricorrente deduceva: (1) nullità della notificazione al difensore del decreto che dispose il giudizio di primo grado, ritenendo che la notifica del 7/12/2016 fosse inefficace e che l'udienza del 15/12/2018 fosse mera udienza di smistamento; (2) illegittimità della perquisizione e del sequestro dell'arma operati dal maresciallo Scotti, per violazione degli artt. 347 e 352 c.p.p. e dell'art. 41 T.U.L.P.S., nonché per mancata immediata comunicazione della notizia di reato al PM.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo, ha ritenuto corretta la valutazione del giudice di merito che ha dato prevalenza alla causa estintiva (prescrizione) rispetto alla presunta nullità della notificazione, atteso che la nullità non avrebbe potuto condurre a un diverso esito sostanziale (proscioglimento nel merito) e le censure apparivano palesemente infondate. Sul secondo motivo, la Corte ha confermato la legittimità della perquisizione e del sequestro operati dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S., osservando che tale disciplina è speciale e non richiede preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria; inoltre l'eventuale vizio di iniziativa della PG non invalida il sequestro del corpo del reato. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento della somma alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma richiamata come fondamento delle censure in Cassazione; la Corte ha valutato che i motivi erano manifestamente infondati e quindi inammissibili ai sensi delle norme di ammissibilità.

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Principio secondo cui alcune cause di non punibilità vanno dichiarate immediatamente; la Corte lo applica per dare prevalenza alla causa estintiva (prescrizione) rispetto a nullità che non avrebbero cambiato l'esito sostanziale.

  • art. 347 cod. proc. pen.

    Obbligo di comunicazione della notizia di reato al PM 'senza ritardo'; la Corte osserva che i termini hanno natura flessibile ma devono essere rispettati entro un margine ristretto; però nel caso concreto la PG aveva agito su indizi, per cui la questione della comunicazione non inficia la legittimità della perquisizione ai sensi dell'art. 41 T.U.L.P.S.

  • art. 352 cod. proc. pen.

    Riferito nella censura sulla perquisizione; la Corte ritiene che la disciplina speciale dell'art. 41 T.U.L.P.S. renda lecite perquisizioni d'iniziativa della PG quando ricorrano indizi circa armi/munizioni non denunciate.

  • art. 41 T.U.L.P.S. (r.d. 18 giugno 1931, n. 773)

    Attribuisce alla Polizia giudiziaria un potere speciale di perquisizione e sequestro immediato quando vi siano indizi di esistenza di armi/munizioni non denunciate; la Corte ha ritenuto applicabile tale norma e ha condiviso la valutazione dei giudici di merito sulla legittimità dell'operato della PG.

  • art. 225 disp. att. cod. proc. pen.

    Richiamata nella giurisprudenza di legittimità per distinguere la disciplina speciale delle perquisizioni e sequestri di armi rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma applicata per condannare il ricorrente alle spese e al versamento alla Cassa delle ammende per avere proposto un ricorso ritenuto infondato e inammissibile.

Massime di principio

  • Quando in sede d'appello il giudice dichiara de plano l'estinzione del reato per prescrizione, la Cassazione può dare prevalenza alla causa estintiva rispetto a una nullità processuale se quest'ultima non determinerebbe un diverso esito sostanziale (proscioglimento nel merito).
  • La disciplina speciale prevista dall'art. 41 T.U.L.P.S. legittima perquisizioni e sequestri eseguiti d'iniziativa dalla Polizia giudiziaria sulla base di indizi di detenzione illecita di armi o munizioni, senza preventiva autorizzazione dell'autorità giudiziaria.
  • Un'eventuale irregolarità nella comunicazione della notizia di reato al PM (art. 347 c.p.p.) va valutata tenendo conto della tempestività 'ragionevole' richiesta dalla norma: termini non sono assoluti ma vincolati alle esigenze concrete dell'attività d'ufficio; in ogni caso, l'operato della PG su indizi può per sé giustificare l'intervento.
  • Vizi disciplinari o penali dell'attività della polizia giudiziaria non comportano automaticamente l'inutilizzabilità del sequestro del corpo del reato: la giurisprudenza ammette che tali vizi possano dar luogo a responsabilità, senza incidere necessariamente sulla utilizzabilità del materiale probatorio già sequestrato.
  • In Cassazione i motivi devono avere almeno una plausibile rilevanza giuridica: censure manifestamente infondate o incapaci di mostrare come la nullità avrebbe inciso sull'esito sostanziale del processo sono inammissibili e possono comportare condanna alle spese e sanzioni pecuniarie.

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