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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 33068/2022 del 07/09/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso contestava principalmente la riforma in peius della sentenza di primo grado da parte della Corte d'appello, ritenuta motivata su una diversa valutazione di prove dichiarative (in particolare le dichiarazioni del teste Chessa e del perito Tedde) senza che fosse disposta la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale prevista dall'art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; venivano inoltre dedotti vizi della motivazione (contraddittorietà, manifesta illogicità) e violazioni del principio di non colpevolezza e del diritto a un processo equo (art. 6 CEDU), nonché carenze nella valutazione peritale e testimoniale.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendolo fondato e ha annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio. Gli altri motivi sono stati assorbiti dall'accoglimento del primo. La Corte ha richiamato il principio secondo cui, quando in appello la decisione si fonda su diversa valutazione delle prove dichiarative (non solo sull'attendibilità ma anche su diversa interpretazione delle risultanze), il giudice di appello deve disporre la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; in mancanza la sentenza va annullata.

Norme richiamate

  • art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen.

    Obbligo per il giudice di appello di disporre la rinnovazione dell'istruttoria quando la riforma si fonda su diversa valutazione delle prove dichiarative, sia in ordine all'attendibilità dei dichiaranti sia alla diversa interpretazione delle risultanze dichiarative.

  • art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    Norme richiamate in relazione alle modalità di formazione della prova dichiarativa e alla loro valutazione in appello (richiesto il rispetto delle garanzie procedurali).

  • art. 180 cod. proc. pen.

    Richiami normativi relativi all'assunzione e alla valutazione della prova testimoniale nell'istruttoria dibattimentale.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Principi di motivazione della sentenza penale; il vizio denunciato riguardava la motivazione insufficiente/contraddittoria nel mutamento di valutazione probatoria.

  • art. 6 Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo

    Tutela del diritto a un processo equo; il mancato rispetto delle garanzie procedurali (es. mancata rinnovazione dell'istruttoria) può costituire violazione di tale principio.

  • art. 27, comma 2 Cost.

    Richiamato in relazione al principio di responsabilità penale personale e alla necessità che la condanna sia fondata oltre ogni ragionevole dubbio, con motivazione adeguata in caso di overturning.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Regola generale sulla valutazione della prova; il vizio denunciato riguardava la valutazione apodittica e illogica di elementi probatori.

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Limiti alla esposizione dei motivi di ricorso nella cassazione (la sentenza riporta i motivi nei limiti strettamente necessari per la decisione).

Massime di principio

  • Se l'appello conduce a una diversa valutazione di prove dichiarative determinanti per l'esito del giudizio di primo grado, il giudice d'appello è tenuto a disporre la rinnovazione dell'istruttoria ex art. 603, comma 3-bis, c.p.p.; la rinnovazione non riguarda solo questioni di attendibilità ma anche differenti interpretazioni delle dichiarazioni.
  • La relazione peritale e le testimonianze hanno carattere dichiarativo: se la loro diversa valutazione in appello è decisiva, occorre dare alle parti la possibilità di controesame e al giudice del rinvio di riesaminare direttamente i testi o il perito.
  • La mancata rinnovazione dell'istruttoria quando richiesta espone la sentenza di merito a annullamento in Cassazione per violazione di norme processuali rilevanti ai fini del diritto di difesa.
  • Quando si rovescia un'assoluzione in condanna è necessaria una motivazione rafforzata e logica che affronti in modo puntuale le ragioni che giustificano il superamento del principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio; motivazioni apodittiche o contraddittorie sono censurabili.
  • In casi analoghi la via corretta è il rinvio per nuovo giudizio: la Cassazione di norma non decide nel merito quando il vizio consiste nella mancata rinnovazione dell'istruttoria, ma ordina il riesame nel rispetto delle garanzie processuali.

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