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Sentenza

Sentenza n. 1273/2026 - Salerno, Sezione 1

per l'annullamento ​del parere contrario del 20.05.2025 prot. 0011353-P, emesso dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino, notificato a mezzo del Comune di Positano con nota prot. 11506 del 22.07.2025 a firma del Responsabile dell’area Tecnica Edilizia Privata e del Responsabile del Procedimento in materia di tutela Paesaggistica e Ambientale; del parere della CLP reso con verbale n. 065 del 19.09.2013; di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e consequenziale, compreso il preavviso di diniego del 26.03.2025 prot. 007020-P emesso dal Ministero della Cultura - Direzione Generale Archeologia belle arti e Paesaggio - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per le Province di Salerno e Avellino; nonché, in seguito alla proposizione dei primi motivi aggiunti: per l’annullamento: - del provvedimento prot. 15025/25 del 24.09.2025 con cui il Responsabile dell’Area Tecnica Edilizia Privata del Comune di Positano ha disposto il diniego definitivo della richiesta di accertamento di compatibilità paesaggistica connessa alla richiesta di accertamento di conformità urbanistica del 01.12.2008, prot. 16060 (pratica 197/08), per gli interventi di messa in sicurezza e riqualificazione eseguiti in assenza di specifici titoli abilitativi presso l’area distinta al N.C.T. al foglio di mappa n. 8 p.lla 700; nonché, in seguito alla proposizione dei secondi motivi aggiunti: - dell’ordinanza n. 47 del 29.12.2025 prot. 0021387 emessa dal responsabile dell’area tecnica edilizia privata del comune di Positano con cui veniva ingiunta la demolizione delle opere di cui alla pratica di sanatoria 197/2008; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguenziale ivi compresa l’ordinanza di ingiunzione alla demolizione n. 97 del 2008.​

Giustizia amministrativa202501882

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: parere contrario della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica, diniego comunale dell'accertamento di compatibilità paesaggistica e ordinanza comunale di demolizione e ripristino delle opere

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il parere contrario della Soprintendenza del 20 maggio 2025, il parere della Commissione locale per il paesaggio del 19 settembre 2013, il diniego comunale del 24 settembre 2025 e, con secondi motivi aggiunti, l'ordinanza di demolizione del 29 dicembre 2025. Ha dedotto, con riferimento al parere della Soprintendenza, la contraddittorietà rispetto al precedente parere favorevole del 2012 e agli atti successivi, l'assenza dei presupposti per superare in autotutela il precedente provvedimento, la violazione delle regole di gestione e conclusione del procedimento, la violazione dell'articolo 167, comma 5, del codice dei beni culturali e del paesaggio per la tardiva espressione del parere, l'illegittimità del parere della Commissione locale per il paesaggio e il difetto di istruttoria per il riferimento a pratiche di condono non identificate e riferite ad altre opere o proprietà. Nei confronti del diniego comunale ha dedotto l'illegittimità derivata dai vizi del parere soprintendentizio, la violazione della disciplina sul preavviso di rigetto e la carenza di autonoma motivazione. Nei confronti dell'ordinanza di demolizione ha dedotto cinque motivi di illegittimità derivata dal parere della Soprintendenza, due motivi derivati dal diniego comunale e tre vizi propri dell'ordinanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso principale e i due ricorsi per motivi aggiunti. Ha annullato il parere della Soprintendenza perché adottato all'esito di un procedimento confuso e non conforme alle regole procedimentali: il termine per l'espressione del parere paesaggistico era ormai decorso; il procedimento era stato caratterizzato da una sospensione di durata indeterminata, da una successiva riapertura e da richieste istruttorie non seguite da una tempestiva conclusione; inoltre, il parere non consentiva di individuare con chiarezza se riguardasse l'istanza originaria del 2008, un ulteriore intervento di riqualificazione o non meglio precisate pratiche di condono. Il giudice ha ravvisato motivazione confusa, carenza istruttoria e violazione delle regole fondamentali del procedimento amministrativo. Ha dichiarato invece inammissibile l'impugnazione del parere della Commissione locale per il paesaggio, ritenuto atto interno e privo di autonoma lesività. Il diniego comunale è stato annullato per illegittimità derivata, essendo motivato esclusivamente mediante il richiamo al parere soprintendentizio annullato. Anche l'ordinanza di demolizione è stata annullata per illegittimità derivata, poiché adottata sul presupposto della validità del parere e del diniego paesaggistico. Il TAR ha precisato che il Comune conserva il potere di reprimere gli abusi per mancanza di conformità urbanistico-edilizia o di autorizzazione sismica, ma dovrà procedere mediante un'istruttoria ordinata, una chiara ricostruzione dei fatti e una nuova valutazione. Le spese sono state poste a carico dell'Amministrazione statale, liquidate in euro 2.000 oltre accessori; le spese tra il privato e il Comune sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 167, comma 5, d.lgs. 42/2004

    Il termine previsto per l'espressione del parere della Soprintendenza nell'ambito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica non può essere eluso attraverso una gestione procedimentale confusa, sospensioni indefinite e riaperture non adeguatamente formalizzate; la tardiva definizione del procedimento ha concorso all'illegittimità del parere.

  • d.lgs. 42/2004

    La disciplina dell'accertamento di compatibilità paesaggistica costituisce il quadro normativo per il parere soprintendentizio e per la successiva definizione comunale dell'istanza.

Massime di principio

  • Il parere della Soprintendenza nell'ambito dell'accertamento di compatibilità paesaggistica è illegittimo quando interviene dopo una gestione procedimentale caratterizzata da sospensioni indefinite, riaperture non chiaramente formalizzate e mancata tempestiva conclusione del procedimento.
  • Un provvedimento amministrativo deve individuare con chiarezza l'oggetto della decisione, i fatti rilevanti e il procedimento cui si riferisce; una motivazione confusa, che non consenta di stabilire se l'atto riguardi l'istanza originaria, un diverso intervento o pratiche non identificate, integra carenza di istruttoria e difetto di motivazione.
  • Il parere della Commissione locale per il paesaggio, in quanto atto interno e privo di autonoma lesività, non è immediatamente impugnabile separatamente dal provvedimento conclusivo del procedimento.
  • Il provvedimento finale comunale che respinge un'istanza di compatibilità paesaggistica mediante il mero e integrale richiamo a un parere soprintendentizio illegittimo è viziato da illegittimità derivata.
  • L'annullamento degli atti presupposti rende illegittima l'ordinanza di demolizione che su di essi si fonda, imponendo la riedizione del potere mediante una nuova istruttoria, anche quando residuino autonomi profili di abusività urbanistico-edilizia o di carenza dell'autorizzazione sismica.

Come è indicizzato

MaterieAutorizzazione paesaggisticaSanatoria paesaggisticaAbusi edilizi e sanzioniMotivazione del provvedimento
RamiBeni culturali e paesaggioEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaTermini del procedimentoAutotutela decisoria

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