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Sentenza

Sentenza n. 675/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1

Giustizia amministrativa202500477

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza n. 501/2023 del Tribunale di Reggio Calabria, che ha riconosciuto alla lavoratrice € 1.399,39 per il danno da mancata erogazione di 339 buoni pasto e ha liquidato € 1.030,00 oltre spese documentate, IVA e CPA per spese processuali, con distrazione al procuratore

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (creditori da giudicato)

Prevale il privato

La controversia

Con due ricorsi riuniti, il procuratore distrattario e la lavoratrice hanno chiesto l’ottemperanza della sentenza del Tribunale ordinario di Reggio Calabria, Seconda Sezione Civile – settore Lavoro e Previdenza, n. 501/2023, pubblicata l’8 marzo 2023, notificata all’ASP il 13 giugno 2023 e passata in giudicato, come attestato il 13 marzo 2024. Il procuratore ha agito per ottenere le spese processuali liquidate in € 1.030,00 oltre spese documentate, IVA e CPA, oltre a € 49,00 da lui anticipati per contributo unificato; la lavoratrice ha chiesto il pagamento di € 1.399,39, risarcimento per equivalente per la mancata erogazione di 339 buoni pasto. Entrambi hanno dedotto l’inadempimento dell’ASP, nonostante la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni, chiedendo l’adozione delle misure esecutive e, in caso di persistente inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L’ASP, ritualmente intimata, non si è costituita.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi per connessione oggettiva e parziale connessione soggettiva e li ha accolti. Ha ritenuto ammissibile l’ottemperanza senza preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva, trattandosi di titolo formatosi e notificato dopo l’entrata in vigore delle disposizioni del d.lgs. 149/2022 richiamate in sentenza. Ha accertato che la sentenza n. 501/2023 era stata ritualmente notificata all’ASP e che il passaggio in giudicato rende incontestabili i crediti; l’inerzia processuale dell’Azienda non ha fornito prova dell’avvenuto pagamento. Ha quindi ordinato all’ASP di dare esecuzione ai capi relativi a € 1.399,39 in favore della lavoratrice e alle spese distratte in favore del procuratore, entro 60 giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della sentenza. Per ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Reggio Calabria, con facoltà di delega e termine di 60 giorni dalla richiesta, ponendo le spese commissariali a carico dell’ASP. Ha condannato l’Azienda alle spese dei giudizi riuniti, liquidate in complessivi € 500,00 oltre accessori e contributo unificato ove versato, con distrazione al difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Staccata di Reggio Calabria, definitivamente pronunciando sui ricorsi, come in epigrafe proposti: - riunisce i ricorsi rubricati al n. 477/2025 e al n. 478/2025 di R.G.; - li accoglie e per l’effetto ordina all’Azienda Sanitaria Provinciale di Reggio Calabria, in persona del legale rappresentante pro tempore, ai sensi dell’art. 114 c.p.a., di adottare i provvedimenti necessari per dare esecuzione alla sentenza indicata in epigrafe in favore dei ricorrenti, all’uopo assegnando all’Amministrazione stessa termine di gg. 60 (sessanta) dalla comunicazione in via amministrativa (o, se antecedente, dalla notificazione) della presente pronuncia;

    L’art. 114 c.p.a. consente al giudice dell’ottemperanza di ordinare all’amministrazione inadempiente le misure necessarie per dare esecuzione al giudicato, fissando un termine e nominando, in caso di ulteriore inerzia, un commissario ad acta.

  • artt. 3, comma 34, lett. e), e 26, comma 2, lett. a), d.lgs. 149/2022

    il titolo oggetto di entrambi i giudizi di ottemperanza è stato formato ed è stato notificato all’A.S.P. intimata in epoca successiva all’entrata in vigore degli artt. 3, comma 34, lett. e) e 26, comma 2, lett. a) del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, sicché l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza non è condizionato dalla preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva nei confronti dell’amministrazione rimasta inadempiente.

    Per i titoli formati e notificati dopo l’entrata in vigore delle disposizioni indicate, l’ammissibilità del giudizio di ottemperanza contro un’amministrazione inadempiente non richiede la preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva.

Massime di principio

  • Per i titoli giudiziali formati e notificati dopo l’entrata in vigore degli artt. 3, comma 34, lett. e), e 26, comma 2, lett. a), d.lgs. 149/2022, il giudizio di ottemperanza contro una pubblica amministrazione inadempiente non è subordinato alla preventiva spedizione del titolo in forma esecutiva.
  • Nel giudizio di ottemperanza, il passaggio in giudicato del titolo rende incontestabile il credito riconosciuto e, in assenza di prova dell’adempimento da parte dell’amministrazione, il giudice può ordinare l’esecuzione entro un termine e nominare fin d’ora un commissario ad acta per il caso di persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaLegittimazione e interesse a ricorrere
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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