Cassazione Penale, Ordinanza n. 18689/2026 del 25/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende, ritenendo che la censura fosse non consentita in sede di legittimità e comunque manifestamente infondata per l'adeguatezza della motivazione sulla pena.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza riguarda il ricorso per cassazione proposto nell'interesse di un imputato condannato per ricettazione. L'unico motivo deduceva un vizio di motivazione della sentenza di appello in punto di responsabilità e, soprattutto, di determinazione del trattamento sanzionatorio. La Corte rileva però che la doglianza, nella sostanza, mira a rimettere in discussione apprezzamenti di fatto non consentiti in sede di legittimità ed è comunque manifestamente infondata, poiché la dosimetria della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, purché esercitata secondo i criteri degli artt. 132 e 133 c.p. e motivata in modo congruo. Nel caso concreto la pena risultava già fissata nel minimo edittale, con massima riduzione per le attenuanti generiche, e la sola pena pecuniaria si discostava di appena 84 euro.
Norme richiamate
Norma incriminatrice del reato oggetto di giudizio, indicata come base del giudizio di responsabilità.
È richiamato come parametro della discrezionalità del giudice nella graduazione della pena.
È richiamato come parametro dei criteri di commisurazione della pena che il giudice di merito deve considerare.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito prospettare censure che si risolvano in mere doglianze di fatto sulla motivazione relativa alla responsabilità o alla pena.
- La determinazione della pena, compresi aumenti, diminuzioni e fissazione della pena base, è espressione di discrezionalità del giudice di merito, sindacabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o dell'inosservanza dei criteri legali.
- La motivazione sulla dosimetria sanzionatoria è sufficiente quando il giudice faccia riferimento, anche sinteticamente, agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p.
- La congruità della pena è difficilmente censurabile quando la sanzione sia già collocata nel minimo edittale e accompagnata dalla massima riduzione per le attenuanti generiche.
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