Cassazione Penale, Sentenza n. 46948/2022 del 12/12/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnava l'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di revoca o attenuazione della misura della custodia cautelare in carcere, proponendo in alternanza la misura degli arresti domiciliari. Le argomentazioni difensive sostenevano la necessità della misura meno afflittiva in ragione delle condizioni di vita della ricorrente, del periodo di detenzione già scontato (circa un anno), della buona condotta in carcere, dell'esclusione della recidiva per effetto della condanna di primo grado e della disponibilità del figlio ad accoglierla in un domicilio distante dal luogo di commissione del reato.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per manifesta infondatezza e perché fondato su motivi non consentiti in sede di legittimità (ricostruzione alternativa di fatti già valutati). Ha ritenuto che il Tribunale di Roma avesse adeguatamente esaminato e motivato il rigetto dell'appello cautelare, valutando la gravità del reato (circa 1 kg di cocaina e indizi di collegamento con contesto organizzato), i precedenti penali, l'insufficiente garanzia offerta dalle condizioni contrattuali dell'immobile indicato per gli arresti domiciliari e il superamento della soglia di pena rilevante ai fini dell'art. 275, comma 2-bis cod. proc. pen. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende, disponendo gli adempimenti di cancelleria previsti.
Norme richiamate
Riferimento alla impugnazione in sede di appello ex articolo 310; contesto procedurale dell'impugnazione avverso l'ordinanza cautelare.
Richiamato come norma oggetto di censura nella motivazione del ricorso; riguarda i motivi e i limiti delle impugnazioni e le modalità di deduzione dei vizi.
Invocato nel motivo di ricorso relativamente ai vizi della motivazione; la Corte rileva che le doglianze erano generiche e miravano a una rivalutazione di merito non consentita.
art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Richiesto il riferimento per la valutazione prognostica in relazione al limite di pena: la Corte ha ritenuto che la pena inflitta in primo grado fosse comunque superiore alla soglia prevista, influenzando negativamente la possibilità di attenuazione della misura cautelare.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
Norma richiamata per gli adempimenti di cancelleria e per il versamento alla Cassa delle ammende; la Corte dispone l'esecuzione degli obblighi previsti.
Massime di principio
- La Cassazione non è sede per una rivalutazione in fatto: motivazioni che si limitano a proporre una diversa lettura dei fatti già valutati dal giudice di merito sono, di regola, inammissibili.
- Per ottenere la revoca o l'attenuazione di una misura cautelare occorre prospettare elementi nuovi e concreti idonei a modificare la valutazione sulle esigenze cautelari; elementi generici o già noti difficilmente bastano.
- Il giudice di merito deve motivare in modo circostanziato; la difesa deve controargomentare puntualmente ciascun passaggio logico-argomentativo per contestarne la tenuta, non limitandosi ad affermazioni di principio.
- La gravità del fatto, il collegamento con contesti organizzati e i precedenti personali sono fattori che rafforzano le esigenze cautelari e rendono meno probabile l'adozione di misure meno afflittive.
- L'idoneità del luogo proposto per gli arresti domiciliari (garanzie contrattuali, disponibilità effettiva, distanza dal luogo di commissione) è valutata concretamente: carenze su questo punto possono legittimare il rigetto della richiesta.
- Se la pena inflitta o prevedibile supera la soglia stabilita dall'art. 275, comma 2-bis, ciò incide negativamente sulla prognosi di pericolosità e sulla possibilità di misure meno afflittive.
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