Cassazione Penale, Ordinanza n. 11805/2025 del 25/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di L'Aquila che aveva confermato la condanna di primo grado per furto in abitazione. La difesa, in memoria, ha dedotto l'intervenuta prescrizione del reato; tuttavia la Corte ha rilevato che il termine prescrizionale, considerati i periodi di sospensione, scadrà solo il 22 febbraio 2028. Con i primi tre motivi sono state denunciate violazione di legge e vizio di motivazione sulla valutazione delle prove a carico dell'imputato; la Corte ha ritenuto tali censure di merito non consentite in sede di legittimità, generiche ai sensi dell'art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p., aspecifiche perché reiterative delle doglianze già respinte in appello e non confrontate con la motivazione della sentenza impugnata. Con il quarto motivo si è lamentata la mancanza di motivazione sulla responsabilità personale dell'imputato rispetto ai concorrenti; anche tale doglianza è stata reputata manifestamente infondata perché la sentenza di merito aveva già spiegato in modo logico le ragioni dell'affermazione di responsabilità. Con il quinto e il sesto motivo si è dedotta l'inosservanza della legge penale per il mancato riconoscimento della pena sostitutiva dei lavori di pubblica utilità; la Corte ha osservato che il diniego era stato motivato sulla base della reiterazione della condotta in un arco temporale contenuto, della gravità dei fatti e di un giudizio prognostico sfavorevole sulla futura astensione dal reato, valutazione riservata al merito.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha escluso la prescrizione invocata dalla difesa, precisando che il termine non era ancora maturato. Ha poi ritenuto inammissibili o manifestamente infondate le doglianze sulla prova, sulla motivazione della responsabilità individuale e sul mancato riconoscimento della pena sostitutiva. Conseguentemente, l'imputato è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.
Il motivo di ricorso deve indicare specificamente gli elementi di fatto e di diritto posti a base della censura; la mancanza di specificità rende il motivo inammissibile.
È richiamato quale parametro processuale per il controllo di ammissibilità del ricorso e dei motivi, con esclusione in cassazione delle mere doglianze di fatto.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che si risolvano in una mera rivalutazione del compendio probatorio o in doglianze di fatto, se non dedotte nei limiti del sindacato di cassazione.
- È inammissibile il motivo di ricorso che non sia specifico, perché non individua con precisione gli elementi giuridico-fattuali della censura e non si confronta con la motivazione della decisione impugnata.
- La reiterazione in cassazione di motivi già dedotti e disattesi in appello, senza una critica argomentata della motivazione di merito, integra aspecificità del ricorso.
- La deduzione della prescrizione deve confrontarsi con i tempi effettivi di maturazione del termine, tenendo conto delle sospensioni eventualmente intervenute; in difetto, la censura è infondata.
- Il diniego di una pena sostitutiva può essere fondato su valutazioni prognostiche negative circa la futura commissione di reati, correlate alla gravità del fatto e alla reiterazione della condotta, valutazioni tipicamente riservate al giudice di merito.
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