Cassazione Civile, Ordinanza n. 18284/2022 del 07/06/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della definizione agevolata della lite tributaria intervenuta nelle more del giudizio di legittimità, ha dichiarato cessata la materia del contendere e ha compensato integralmente le spese di lite. Non vi è stata quindi una pronuncia nel merito sui motivi di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento IVA relativo all’anno d’imposta 2006 emesso nei confronti della società contribuente. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società; la Commissione tributaria regionale aveva poi respinto l’appello dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia proponeva quindi ricorso per cassazione affidato a due motivi, ma nel testo fornito non sono riportati i contenuti specifici dei motivi. Successivamente la società contribuente chiedeva la declaratoria di cessazione della materia del contendere per avere aderito alla definizione agevolata prevista dall’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. L’Agenzia, con nota successiva, aderiva a tale richiesta perché la controversia risultava definita ai sensi della menzionata disposizione.
Norme richiamate
art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
È richiamato come base normativa della definizione agevolata che ha determinato la cessazione della controversia.
Norma di conversione del d.l. n. 119 del 2018, richiamata in relazione alla definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando, nelle more del giudizio di cassazione, la controversia tributaria viene definita mediante adesione a una procedura agevolata prevista dalla legge, il giudice deve dichiarare cessata la materia del contendere.
- La definizione sopravvenuta della lite assorbe l’esame dei motivi di ricorso, rendendo superflua ogni decisione sul merito.
- In caso di cessazione della materia del contendere per definizione agevolata concordemente riconosciuta dalle parti, le spese possono essere compensate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18177/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18178/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18179/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18180/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18186/2022 del 07/06/2022
- ordinanza_civile · 7 giu 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 18187/2022 del 07/06/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →