Sentenza del 30/10/2020 n. 24079 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo (carenza di motivazione) ritenendo che la CTR non abbia esplicitato il percorso logico-giuridico a supporto della decisione e si sia limitata a condividere la tesi dell'appellante senza adeguata argomentazione. La sentenza impugnata e' stata cassata e la causa rinviata ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Liguria, con regolazione anche delle spese del presente grado.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contenzioso sulla determinazione della rendita catastale dopo una variazione con ampliamento: la CTR aveva accolto l'appello della societa' ritenendo come punto di partenza la rendita catastale gia' definitivamente accertata e aggiungendo unicamente il valore dell'incremento (vano interrato ad uso deposito e porzione di corte ad uso camminamento) calcolato dal tecnico del contribuente. L'Agenzia censura che la CTR ha operato una mera somma aritmetica senza valutare l'immobile nel suo complesso secondo le regole di estimo e senza motivare l'accoglimento delle deduzioni del contribuente, in violazione delle norme di riferimento.
Norme richiamate
R.D. 13 aprile 1939, n. 652, articolo 5
La norma e' richiamata per l'obbligo di procedere alla valutazione estimo-tecnica dell'immobile considerandolo nel suo complesso; la Corte sottolinea che non e' corretto determinare la nuova rendita con una semplice somma aritmetica tra rendita precedente e incremento della parte aggiunta.
D.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1149, articolo 40
Richiamato come fonte delle regole tecniche catastali: il principio e' che l'aggiunta di una porzione di fabbricato puo' accrescere la funzionalita' e quindi il valore complessivo dell'immobile, che va valutato secondo criteri di estimo e non con mera addizione numerica.
Art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5
Richiamato in relazione ai motivi di cassazione: il n.3 (violazione di norme di diritto) e il n.5 (omessa o insufficiente motivazione) sono stati invocati dall'Agenzia; la Corte ha ritenuto fondato il vizio di motivazione ex n.5 e ha assorbito gli altri motivi.
Giurisprudenza di legittimità (es. Sez. U., n. 1093/1947; Cass. n.12664/2012; Cass. n.13977/2019; Cass. n.22232/2016)
La Corte cita consolidata giurisprudenza sul principio che la motivazione deve rendere percepibile il percorso argomentativo e che la motivazione meramente apparente o priva di argomentazione logico-giuridica determina nullita' della decisione; tale principio giustifica la cassazione per carenza di motivazione.
Massime di principio
- In caso di variazione catastale con ampliamento, la rendita deve essere determinata valutando l'immobile nel suo complesso secondo criteri di estimo; non e' sufficiente sommare la rendita precedente e l'incremento della parte aggiunta senza ricalcolo motivato.
- Se il giudice accoglie le risultanze tecniche di una parte, deve esplicitare il percorso logico e i criteri adottati: la semplice adesione alle tesi del contribuente senza analisi e confronto delle metodologie e' insufficiente.
- La mancanza di una motivazione chiara e comprensibile sulla valutazione catastale e sulla credibilita' delle prove tecniche determina la cassazione della decisione e il rinvio per nuovo esame.
- Quando l'ufficio determina unilateralmente una resa o una maggiorazione, deve fornire i criteri e i calcoli adottati; il giudice tributario deve esaminare e valutare tali criteri e motivare eventuale accoglimento o rigetto.
- Un precedente accertamento di rendita puo' essere considerato elemento di partenza, ma va sempre verificato e contestualizzato alla nuova situazione catastale applicando le regole di estimo al complesso immobiliare.
- Le questioni tecniche (stima di incremento di rendita) richiedono un'istruttoria chiara e una motivazione che renda comprensibile il passaggio dalle prove al convincimento giudiziale; senza questo il processo decisionale e' invalido.
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