Ordinanza n. 4872/2026 - Roma, Sezione 1
per l'ottemperanza - del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6942/2015 della Corte d'appello di Roma, depositata il 15/12/2015, passata in cosa giudicata il 23 luglio 2019, in virtù della ordinanza della Corte di Cassazione 19747/2019 depositata il 23 luglio 2019.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ricorso per l'ottemperanza del giudicato formatosi su una sentenza della Corte d'appello di Roma
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno promosso un giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 6942/2015 della Corte d'appello di Roma, divenuta definitiva il 23 luglio 2019 in forza dell'ordinanza della Corte di cassazione n. 19747/2019. Il TAR ha rilevato, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., due possibili questioni pregiudiziali non esaminate nel contraddittorio: anzitutto, non risulta depositata la prova della notifica all'amministrazione del titolo giudiziale posto a fondamento dell'ottemperanza, con possibile inammissibilità del ricorso per mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996; inoltre, il ricorso risulta depositato il 29 dicembre 2025, oltre il termine dimidiato di quindici giorni dalla notificazione effettuata il 12 dicembre 2025, con possibile irricevibilità ai sensi degli artt. 45, comma 1, e 87, commi 2, lettera d), e 3, c.p.a.
La decisione
Il TAR non ha definito il giudizio di ottemperanza. Rilevata d'ufficio la possibile sussistenza di un profilo di inammissibilità, per omessa prova della notifica all'amministrazione del titolo esecutivo e per il mancato rispetto del termine previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, nonché di un distinto profilo di irricevibilità, per deposito del ricorso oltre il termine dimidiato di quindici giorni decorrente dalla notificazione, il Collegio ha assegnato alle parti, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a., quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ordinanza per depositare memorie e documenti limitati a tali questioni. La trattazione è stata differita alla camera di consiglio del 29 aprile 2026.
Norme richiamate
Quando il giudice rileva d'ufficio una questione, deve assegnare alle parti un termine per il deposito di memorie e documenti sulla questione prima della decisione.
Il mancato deposito della prova della notificazione all'amministrazione del titolo giudiziale può determinare, secondo la questione prospettata dal TAR, l'inammissibilità del ricorso per ottemperanza.
Concorre, secondo il TAR, a individuare il termine per il deposito del ricorso, applicabile nella misura dimidiata nel rito camerale considerato.
art. 87, comma 2, lettera d), e comma 3, c.p.a.
Il combinato disposto con l'art. 45, comma 1, c.p.a. può comportare il termine dimidiato di quindici giorni per il deposito del ricorso, decorrente dalla notificazione.
Massime di principio
- Prima di decidere un ricorso per ottemperanza, il giudice deve verificare la prova della notificazione all'amministrazione del titolo giudiziale posto a fondamento dell'esecuzione, quando tale adempimento sia richiesto dalla disciplina applicabile; la sua mancanza può determinare l'inammissibilità del ricorso.
- Nel giudizio amministrativo, quando il collegio rileva d'ufficio una possibile causa di inammissibilità o irricevibilità non previamente discussa dalle parti, deve assegnare un termine per il deposito di memorie e documenti limitati a tale questione, ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.
- Nel rito camerale, il deposito del ricorso oltre il termine dimidiato previsto dal combinato disposto degli artt. 45, comma 1, e 87, commi 2, lettera d), e 3, c.p.a. può determinarne l'irricevibilità.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 567/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 568/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 569/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 573/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 539/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 1648/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →