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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 27992/2023 del 27/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna l'ordinanza del Tribunale del Riesame che ha confermato la custodia cautelare in carcere (ordinanza del 9/4/2022) per il reato associativo (clan Moccia, periodo settembre 2013-2019). Il motivo centrale del ricorso è la richiesta di retrodatazione della decorrenza del termine massimo della custodia cautelare ai sensi dell'art. 297, comma 3, c.p.p., sostenendo che una precedente ordinanza di custodia (5/1/2018, eseguita 23/1/2018) relativa ad altro periodo (2000-agosto 2013) riguarderebbe il medesimo reato o uno continuativo, con conseguente esaurimento del termine massimo. Vengono inoltre dedotte violazioni del vincolo derivante dal rinvio ex art. 627, comma 3, c.p.p., vizio di motivazione per mancata verifica della desumibilità del secondo fatto-reato dagli atti disponibili al momento del rinvio a giudizio per il primo, e contestazioni circa la valutazione e la novità delle dichiarazioni del collaboratore Puzio Michele (dichiarazioni del 2020, che secondo il ricorrente non apporterebbero novità rispetto a elementi già acquisiti prima della prima ordinanza).

La decisione

Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto che il giudice di rinvio ha correttamente eseguito il mandato della sentenza di annullamento della Corte di Cassazione: ha verificato la "desumibilità dagli atti" e ha motivato che la maggior parte degli elementi indiziari decisivi risultano acquisiti solo con l'informativa ROS depositata nel marzo 2019 e con le dichiarazioni del collaboratore Puzio rese nel 2020, elementi non disponibili alla data del rinvio a giudizio del primo procedimento (17/7/2018). La Corte ha quindi concluso che l'art. 297, comma 3, c.p.p. non è applicabile perché il secondo reato (contestazione chiusa 2013-2019) non era desumibile dagli atti al tempo del primo rinvio a giudizio; di conseguenza la custodia cautelare risultava legittima e il ricorso infondato. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e la cancelleria curerà gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 297, comma 3, cod. proc. pen.

    La norma sulla retrodatazione del termine massimo della custodia cautelare è stata ritenuta non applicabile perché il secondo fatto-reato (2013-2019) non risultava desumibile dagli atti disponibili alla data del rinvio a giudizio per il primo reato (17/7/2018). Il giudice deve verificare la desumibilità e la corte ha ritenuto congrua la valutazione del Tribunale in ordine alla novità degli elementi acquisiti successivamente (informativa ROS 2019, dichiarazioni Puzio 2020).

  • art. 627, comma 3, cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente in relazione al vincolo derivante dal rinvio, ma il giudizio si è concentrato sul solo profilo residuale dell'art. 297, comma 3. La Corte ha ritenuto che gli altri profili ripresi dal giudice di merito (artt. 273 e 274 c.p.p.) non erano stati censurati dalla Cassazione e quindi sono stati integralmente recepiti.

  • artt. 273 e 274, cod. proc. pen.

    I requisiti relativi alla gravità indiziaria e alle esigenze cautelari sono stati valutati dal giudice di rinvio e quelle valutazioni, riprese dalla precedente ordinanza non annullata in punto, sono state ritenute non censurate dalla Corte di legittimità.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma richiamata per l'adempimento di cancelleria in seguito al rigetto; disposizione di carattere procedurale/amministrativo.

Massime di principio

  • L'art. 297, comma 3, c.p.p. (retrodatazione della decorrenza della custodia cautelare) opera solo se il fatto-reato oggetto della successiva misura è desumibile, in termini di specificità e rilevanza processuale, dagli atti disponibili al momento del rinvio a giudizio per il primo reato.
  • La verifica della desumibilità dagli atti è una quaestio facti di competenza del giudice di merito; la Corte di legittimità sindaca tale verifica principalmente sotto il profilo della logicità, coerenza e completezza della motivazione.
  • Nel valutare la novità di elementi probatori occorre riferirsi alla data in cui le dichiarazioni o le informative sono state effettivamente acquisite al fascicolo (data dei verbali o del deposito dell'informativa), non solo all'epoca dei fatti narrati nelle stesse.
  • Se la seconda ordinanza cautelare riguarda un periodo cronologico successivo a quello coperto dalla prima (anche nel caso di reati 'permanenti' con contestazione 'chiusa'), non si dà automaticamente luogo alla retrodatazione: è necessario dimostrare che il nucleo di prova utile per la seconda misura era già conosciuto al tempo del primo procedimento.
  • In sede di impugnazione è insufficiente il richiamo generico a documenti o memorie: le censure devono indicare specificamente quali elementi il giudice non avrebbe considerato e come il mancato esame abbia influito sulla logicità della decisione.
  • Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia assumono rilievo in relazione alla loro acquisizione temporale e alla loro rilevanza rispetto al quadro indiziario: se rese dopo il rinvio a giudizio del primo procedimento, costituiscono normalmente materiale nuovo che può giustificare una successiva misura cautelare.

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