Cassazione Penale, Ordinanza n. 05057/2025 del 07/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito sulla responsabilità per evasione resta ferma, così come il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto, ritenuto sorretto da motivazione di merito non sindacabile in sede di legittimità.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la sua responsabilità per evasione, deducendo vizi di motivazione e violazione di legge sul mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p. Sosteneva, in sostanza, che la condotta dovesse essere ritenuta di offensività minima. La Corte di cassazione rileva però che la censura è sostanzialmente riproduttiva di una doglianza già esaminata e confutata nel merito dalla Corte d'appello, la quale aveva escluso una lettura riduttiva degli eventi, valorizzando anche la distanza dal luogo degli arresti domiciliari e la non scarsa offensività della condotta.
Norme richiamate
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto non è riconoscibile quando il giudice di merito, con motivazione congrua, esclude la scarsa offensività della condotta; tale valutazione, se logicamente argomentata, non è censurabile in cassazione come riesame del merito.
Il procedimento riguarda il delitto di evasione, ritenuto integrato in relazione alla violazione del regime degli arresti domiciliari.
Massime di principio
- Il diniego della particolare tenuità del fatto può essere fondato sulla concreta offensività della condotta e sulla distanza dei fatti da un episodio marginale o bagatellare.
- In sede di legittimità non è consentito trasformare la censura di motivazione in una richiesta di nuovo apprezzamento del merito, quando la decisione impugnata abbia già confutato specificamente la doglianza.
- La riproposizione in cassazione di una censura già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di appello non consente il superamento della soglia di ammissibilità del ricorso.
- Nel reato di evasione, la valutazione sulla non scarsa offensività del fatto e sull'applicabilità dell'art. 131-bis c.p. appartiene primariamente al giudice di merito.
Come è indicizzato
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