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Cassazione Civile, Ordinanza n. 28401/2024 del 05/11/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'importazione di pannelli in vetro e profilati di alluminio destinati a box doccia, dichiarati dalla società importatrice in dogana alla voce NC 7020.0080.00 con dazio al 3%. A seguito di controllo, l'ufficio doganale ha rettificato la classificazione alla voce NC 7610.9090.00 con dazio al 6%, ritenendo che i pannelli fossero completamente incorniciati in alluminio e quindi non più qualificabili come prodotti di vetro. La società ha impugnato l'atto e ha ottenuto ragione sia in primo grado sia in appello. Con l'unico motivo di ricorso per cassazione l'Agenzia ha denunciato violazione e falsa applicazione del Regolamento CEE n. 2658/1987 e delle note esplicative della nomenclatura combinata, sostenendo che, secondo le regole interpretative della nomenclatura, i prodotti misti composti da vetro e alluminio devono essere classificati in base al materiale che conferisce il carattere essenziale e che, nel caso, la presenza dell'alluminio sui lati del vetro avrebbe fatto perdere al bene la natura prevalente di vetro, richiamando anche la disciplina del capitolo 70 che esclude le lastre di vetro racchiuse in una cornice di metallo.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la sentenza d'appello non aveva violato le regole di classificazione tariffaria, ma aveva svolto un accertamento in fatto sulla concreta conformazione dei pannelli, rilevando che essi erano costituiti quasi integralmente di vetro, che due lastre per ogni box non avevano alcun profilo di alluminio e che le altre due avevano profilati solo su due bordi per consentire lo scorrimento. Da ciò la Corte ha tratto la conclusione che non si trattava di vetro integralmente incorniciato in alluminio e che quindi restava prevalente, anche ai fini doganali, la natura di vetro. Ha inoltre osservato che i precedenti invocati dall'Agenzia non erano pertinenti perché riferiti a ipotesi di materiale integralmente incorniciato, e che la censura si risolveva in una richiesta di nuova valutazione del fatto, inammissibile in sede di legittimità. L'Agenzia è stata condannata alle spese di lite.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    Violazione e falsa applicazione del Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658

    La censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. è stata ritenuta infondata perché la decisione impugnata non aveva male interpretato la norma tariffaria, ma aveva accertato in fatto la concreta conformazione dei beni.

  • Regolamento (CEE) del Consiglio 23 luglio 1987, n. 2658

    regole generali di interpretazione; regola 3b); note esplicative della nomenclatura combinata

    La Corte ha valorizzato il fatto che il giudice di merito aveva applicato correttamente le regole tariffarie, ritenendo però in concreto non integrata l'ipotesi del prodotto misto con incorniciatura completa in alluminio.

  • art. 9, par. 1, Regolamento (CEE) n. 2658/1987

    note esplicative della nomenclatura combinata dell'Unione europea

    Le note esplicative servono a chiarire la portata delle voci tariffarie, ma la loro applicazione dipende dall'effettiva struttura del bene accertata in fatto.

  • artt. 65 e 66 d.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43

    procedimento di risoluzione della controversia ai sensi degli artt. 65 e 66 del Testo Unico della Legge Doganale

    Sono richiamati come base del procedimento doganale che ha preceduto l'atto di rettifica.

Massime di principio

  • Nella classificazione doganale delle merci composte, la qualificazione tariffaria dipende prima di tutto dalla concreta struttura del bene e dalla verifica se il materiale accessorio ne faccia davvero perdere il carattere essenziale.
  • Quando la censura in cassazione mira a contestare l'apprezzamento del materiale probatorio e la descrizione del bene compiuta dal giudice di merito, il motivo è inammissibile se travestito da violazione di legge.
  • Le note esplicative della nomenclatura combinata vanno lette in coerenza con il dato fattuale accertato: la regola sull'incorniciatura del vetro si applica solo se il vetro è effettivamente racchiuso in una cornice tale da farne perdere il carattere essenziale.
  • Il richiamo a precedenti giurisprudenziali in materia tariffaria è utile solo se le fattispecie sono sovrapponibili; non è pertinente invocare decisioni costruite su beni integralmente incorniciati per beni che risultino solo parzialmente profilati.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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