Cassazione Civile, Ordinanza n. 16947/2025 del 24/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Alcuni lavoratori assunti da un ente locale con contratti a termine ex legge n. 285/1977 avevano chiesto il riconoscimento dell'indennità di fine servizio/premio di servizio ovvero la restituzione delle somme che il comune aveva versato per errore all'ente previdenziale (prima INADEL, poi INPDAP e infine INPS), sostenendo che tali somme fossero state indebitamente trattenute e non restituite. Il tribunale aveva respinto la domanda e la corte d'appello aveva confermato. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione dell'art. 37 r.d. 3239/1928 e dell'art. 2033 c.c., assumendo che la norma speciale imponesse la restituzione dei contributi erroneamente versati e legittimasse una domanda restitutoria anche nei confronti dell'INPS; 2) violazione degli artt. 2948 n. 5, 1310, 2944 e 2935 c.c., contestando la decorrenza della prescrizione e sostenendo che essa dovesse decorrere solo dal 1998, quando l'errore di devoluzione sarebbe divenuto noto, e che alcune missive del comune e risposte dell'INPS avrebbero interrotto la prescrizione o costituito riconoscimento del debito.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondati entrambi i motivi e ha rigettato integralmente il ricorso. Ha escluso l'applicabilità dell'art. 37 r.d. 3239/1928 alla fattispecie, qualificandolo come norma riferita ad altre ipotesi di erronea iscrizione/riscossione di contributi. Ha inoltre confermato che, in tema di ripetizione di indebito oggettivo, è passivamente legittimato solo il soggetto che ha ricevuto la somma non dovuta: quindi, rispetto alla domanda dei lavoratori, il destinatario della pretesa restitutoria era il comune, non l'INPS. Quanto alla prescrizione, la Corte ha condiviso la decisione di merito nel ritenere che il diritto all'indennità fosse sorto alla cessazione del rapporto e che la prescrizione non potesse essere spostata in avanti dal successivo chiarimento dell'errore tra comune ed ente previdenziale. Ha poi negato efficacia interruttiva alle missive del comune, perché relative a un autonomo rapporto tra ente datore e ente previdenziale, e ha escluso che le comunicazioni dell'INPS potessero valere come riconoscimento di un debito verso i lavoratori, essendo riferite a un diverso rapporto giuridico. Le spese di legittimità sono state compensate per la novità della questione ed è stato dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 37 r.d. 3239/1928
"L'erronea riscossione, da parte dell'Istituto, di contributi per categorie di personale o per singoli impiegati non tenuti alla iscrizione non può far sorgere diritto alcuno ai benefici... In tal caso, accertata l'erronea iscrizione, verranno restituiti integralmente all'iscritto o agli aventi diritto i contributi erroneamente incassati"
Norma ritenuta inapplicabile alla fattispecie concreta, perché riferita ad altre ipotesi di erronea iscrizione/riscossione e non alla domanda dei lavoratori di ripetizione o restituzione delle somme versate dal datore all'ente previdenziale.
Nell'azione di ripetizione dell'indebito oggettivo è legittimato passivamente solo chi ha ricevuto la prestazione non dovuta; non può essere convenuto chi non sia accipiente della somma.
Richiamato per contestare la prescrizione del diritto all'indennità, ma la Corte ha ritenuto che il termine decorresse dalla cessazione del rapporto di lavoro.
Richiamato dalla parte ricorrente in relazione agli effetti interruttivi della prescrizione, ma la Corte ha escluso che gli atti del comune potessero giovare ai lavoratori.
Il riconoscimento dell'altrui diritto produce effetto interruttivo della prescrizione solo se riferibile al rapporto obbligatorio dedotto; nel caso concreto le comunicazioni dell'INPS non valevano come riconoscimento del debito verso i lavoratori.
Richiamato in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte ha ribadito che il diritto era già esigibile alla cessazione del rapporto.
Massime di principio
- Nell'azione di ripetizione di indebito oggettivo, la legittimazione passiva spetta esclusivamente al soggetto che ha effettivamente ricevuto la somma asseritamente non dovuta; chi ha effettuato il versamento, se diverso dall'accipiente, non è il destinatario naturale della domanda restitutoria del terzo che assuma di avere subito un pregiudizio.
- Una norma speciale sulla restituzione di contributi erroneamente versati non è applicabile in via analogica quando disciplina una diversa ipotesi di errore nell'iscrizione o nella riscossione e non la pretesa restitutoria proposta dal lavoratore verso soggetti diversi da quelli contemplati dalla norma.
- Il termine di prescrizione di un diritto retributivo o previdenziale decorre, in linea di principio, dal momento in cui il diritto sorge ed è esercitabile, non dal successivo accertamento di un errore amministrativo tra datore di lavoro ed ente previdenziale.
- Gli atti compiuti dal datore di lavoro in un autonomo rapporto con l'ente previdenziale non interrompono la prescrizione del diritto del lavoratore se non sono riferibili alla posizione soggettiva di quest'ultimo.
- Ai fini dell'art. 2944 c.c., il riconoscimento del debito deve riferirsi al rapporto obbligatorio dedotto in giudizio; dichiarazioni o comunicazioni relative a un diverso rapporto non integrano riconoscimento utile ad interrompere la prescrizione nei confronti del creditore che agisce.
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