Cassazione Civile, Ordinanza n. 16000/2023 del 07/06/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (richiedente asilo)
La controversia
Un cittadino nigeriano aveva presentato domanda reiterata di rifugio e di protezione umanitaria/speciale. La Commissione territoriale aveva negato la protezione e il Tribunale di Palermo aveva rigettato l’impugnazione, rilevando: assenza di fatti nuovi o documenti nuovi idonei a giustificare la reiterazione; genericità del timore allegato per appartenenza etnica e conflitti nell'Ebonyi State; insussistenza dei presupposti per la protezione sussidiaria ex art. 14 d.lgs. 251/2007; assenza di elementi per la protezione speciale, non risultando vulnerabilità, legami familiari in Italia o attività lavorativa. Il ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) omessa motivazione e mancata valutazione del pericolo di danno grave ex art. 14, lett. b), per il sistema investigativo e giudiziario corrotto e per le minacce dei fratellastri connesse alla prospettata ascesa al trono locale; 2) violazione del dovere di cooperazione istruttoria, per non avere il giudice accertato l’effettiva tutela ottenibile al rientro; 3) erronea esclusione della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), perché fondata su fonti non aggiornate; 4) omessa valutazione della vulnerabilità personale, anche in chiave comparativa, valorizzando la lunga permanenza in Italia, un credito risarcitorio per ingiusta detenzione e l’assenza di legami attuali col Paese d’origine.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo per difetto di autosufficienza e perché non coglievano la ratio decidendi del decreto impugnato, che aveva ritenuto generiche e non provate le circostanze dedotte e non nuova la domanda reiterata. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo violato il dovere di cooperazione istruttoria perché il Tribunale aveva rigettato la domanda di protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. 251/2007 facendo uso di fonti informative sul Paese d’origine inconferenti o non aggiornate. Il quarto motivo è stato assorbito. La decisione impugnata è stata quindi cassata con rinvio al Tribunale di Palermo, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007
La protezione sussidiaria richiede la verifica concreta dei presupposti di danno grave; la censura sul punto è inammissibile se non si confronta con la ratio del decreto e con l’assenza di novità/rilevanza dei fatti dedotti.
art. 14 d.lgs. n. 251 del 2007
Nel valutare il rischio derivante da violenza indiscriminata in situazione di conflitto armato, il giudice deve fondare la decisione su COI pertinenti e aggiornate; l’uso di fonti inconferenti o non recenti integra violazione del dovere di cooperazione istruttoria.
art. 19 d.lgs. n. 286 del 1998
Il giudice deve verificare se emergano profili rilevanti di non refoulement e di tutela della vulnerabilità; nel caso concreto il Tribunale aveva escluso tali profili per mancanza di prova di familiari in Italia o di attività lavorativa.
La protezione speciale va valutata alla luce della disciplina introdotta dalla novella, ma nel caso concreto il Tribunale ha escluso che il ricorrente rientrasse nelle ipotesi previste.
La domanda di protezione reiterata richiede allegazioni nuove e specifiche, idonee a giustificare una rivalutazione rispetto alle precedenti decisioni.
Massime di principio
- Nel giudizio sulla protezione internazionale, il ricorso per cassazione deve confrontarsi specificamente con la ratio decidendi della decisione di merito; censure generiche, cumulative o non autosufficienti sono inammissibili.
- In caso di domanda reiterata di protezione, il richiedente deve indicare fatti o documenti nuovi e rilevanti rispetto alla precedente istanza; in difetto, il rigetto fondato sulla mancanza di novità è insindacabile se non adeguatamente censurato.
- La valutazione della protezione sussidiaria ex art. 14, comma 1, lett. c), d.lgs. 251/2007 impone l’uso di fonti sul Paese d’origine pertinenti e aggiornate; il ricorso a COI inconferenti o datate viola il dovere di cooperazione istruttoria.
- La censura relativa al rischio individuale o alla protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), deve indicare in modo autosufficiente gli elementi fattuali decisivi e spiegare perché il giudice di merito li avrebbe omessi o male valutati.
- La valutazione della vulnerabilità ai fini della protezione speciale richiede un accertamento comparativo tra la situazione in Italia e quella nel Paese d’origine, ma la relativa censura è assorbita se viene accolto un motivo che impone nuovo esame della protezione sussidiaria.
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