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Cassazione Penale, Ordinanza n. 02574/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, senza esaminare il merito dell'impugnazione, e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, determinati in via equitativa.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (tribunale)

La controversia

Il condannato ha proposto personalmente ricorso per cassazione contro l'ordinanza emessa il 12/09/2024 dal tribunale di sorveglianza di Perugia. La Corte non entra nel merito delle doglianze avverso il provvedimento impugnato, perché rileva d'ufficio un vizio formale del ricorso: l'atto è stato presentato dal ricorrente personalmente, senza la necessaria sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione. Da ciò deriva l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 613, comma 1, cod. proc. pen.

    "l'atto di ricorso, le memorie e i motivi nuovi devono essere sottoscritti, a pena di inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della corte di cassazione"

    Il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione; la proposizione personale da parte del condannato integra una causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione l'atto di ricorso, come pure memorie e motivi nuovi, deve essere sottoscritto a pena di inammissibilità da un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione.
  • La proposizione personale del ricorso per cassazione da parte del condannato non soddisfa il requisito di forma imposto dall'art. 613 c.p.p. e comporta l'inammissibilità dell'impugnazione senza esame del merito.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la Corte può porre a carico del ricorrente le spese processuali e una somma in favore della Cassa delle ammende determinata equitativamente.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniReati ostativi
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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