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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13224/2024 del 02/04/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione, con più motivi, dell'ordinanza del GIP di convalida del provvedimento questorile del 22/07/2023 (divieto di accesso a manifestazioni sportive per 5 anni e obbligo di comparire presso la Questura di Trieste). Principale doglianza: violazione del diritto al contraddittorio perché la convalida è stata disposta prima che fossero trascorse le 48 ore dalla notificazione del provvedimento (notificato il 25/07/2023 ore 18:00; convalida depositata il 27/07/2023 senza orario), impedendo al ricorrente di esaminare gli atti e depositare controdeduzioni. Altri motivi: mancata motivazione sulla congruità della durata della prescrizione, difetto di motivazione circa l'obbligo di presentarsi tre volte e eccessiva estensione del divieto anche alle partite amichevoli.

La decisione

La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio l'ordinanza impugnata per nullità, ritenendo che la convalida del provvedimento questorile sia intervenuta prima del decorso del termine indispensabile di 48 ore dalla notificazione, violando il diritto di difesa. Ha dichiarato l'inefficacia del provvedimento del Questore del 22/07/2023 limitatamente all'obbligo di presentazione all'Autorità di polizia e ha disposto che la cancelleria informi il Questore di Brescia del dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 178 cod. proc. pen., lett. c)

    art. 178, lett. c) cod. proc. pen.

    La violazione del termine indispensabile per il contraddittorio determina una nullità generale; nel caso di specie la mancata osservanza delle 48 ore è stata qualificata come causa di nullità ex art. 178 lett. c).

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (orientamento consolidato)

    Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016; Sez. U, n. 4441 del 29/11/2005; Sez. 3, n. 15973 del 04/03/2020; Sez. 3, n. 20366 del 02/12/2020; Sez. 3, n. 12665 del 06/03/2018

    La giurisprudenza ha stabilito che il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto a esaminare gli atti e a presentare memorie al giudice della convalida; la convalida non può intervenire prima del decorso delle 48 ore successive alla notificazione, termine incomprimibile funzionale al contraddittorio.

Massime di principio

  • Quando il Questore emette un provvedimento impositivo (es. obbligo di presentazione), il destinatario ha diritto ad almeno 48 ore dalla notificazione per esaminare gli atti e formulare difese: una convalida disposta prima di tale termine è nulla.
  • La regola delle 48 ore è considerata inderogabile e funzionale al diritto di difesa; la sua violazione può comportare annullamento senza rinvio e dichiarazione di inefficacia del provvedimento impugnato.
  • In caso di convalida giudiziale, il GIP deve tener conto del termine e rendere chiaro negli atti l'ora di deposito/emanazione, poiché l'onere probatorio circa il rispetto del termine grava sull'amministrazione/ufficio che ha emesso o convalidato il provvedimento.
  • Difetti procedurali rilevanti (nullità 'rescindente') possono rendere superflua l'analisi di questioni di merito (es. congruità della durata o motivazione sulle modalità di presentazione).
  • Se si contesta una convalida effettuata in violazione delle 48 ore, il rimedio pratico è chiedere l'annullamento per nullità ex art. 178 c.p.p.; il giudice di legittimità può pronunciare l'annullamento senza rinvio quando il vizio è decisivo.
  • Per il difensore: ottenere immediatamente copia degli atti al momento della notificazione e depositare memorie entro il termine di 48 ore; in mancanza, sollevare tempestivamente la nullità procedurale.
  • La dichiarazione di inefficacia può essere limitata a singoli aspetti del provvedimento (qui: l'obbligo di presentazione) e non necessariamente annulla automaticamente tutte le prescrizioni amministrative accessorie, salvo decisione motivata.

Testo integrale

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