Cassazione Civile, Ordinanza n. 36943/2021 del 26/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal mancato pagamento, da parte della società datrice di lavoro, di ultime tre mensilità riconosciute in favore della lavoratrice dal giudice del lavoro. Dopo la cancellazione della società dal registro delle imprese, la lavoratrice ha chiesto al Fondo di garanzia presso l'INPS il pagamento di euro 5.028,64. I giudici di merito hanno negato la prestazione ritenendo non integrato il presupposto dell'infruttuosa escussione del datore, perché la lavoratrice aveva tentato un pignoramento mobiliare solo nel 2011, quando la società era già cancellata dal 2009, senza cercare ulteriori beni della società o dei soci. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha denunciato violazione delle norme sul Fondo di garanzia e dei principi in tema di diligenza, sostenendo che, essendo la società ormai estinta, priva di immobili e con bilancio finale negativo, non gravasse su di lei un onere ulteriore di ricerca di beni dei soci, eccedente l'ordinaria diligenza e antieconomico rispetto alle concrete possibilità di recupero.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il motivo di ricorso. Ha richiamato l'orientamento secondo cui, ai fini dell'intervento del Fondo di garanzia, il lavoratore deve esperire un'esecuzione forzata nei confronti del datore in modo conforme all'ordinaria diligenza, senza però essere tenuto a ricerche indeterminate e onerose di beni o condebitori. In particolare, quando non emergano agevolmente beni aggredibili o quando, per una società di capitali cancellata, non risulti positivamente che i soci abbiano riscosso somme in sede di liquidazione, non può pretendersi un ulteriore e indefinito onere di ricerca. Di conseguenza la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
costituisce la base normativa dell'intervento del Fondo di garanzia per il pagamento del TFR e, nel caso di specie, delle ultime mensilità dovute al lavoratore in caso di insolvenza del datore.
disciplina l'intervento del Fondo di garanzia presso l'INPS per i crediti di lavoro; la Corte lo applica nel senso che l'accesso alla garanzia richiede un'esecuzione forzata infruttuosa, ma nei limiti dell'ordinaria diligenza.
richiamato dalla ricorrente nel quadro normativo del Fondo di garanzia.
Direttiva n. 80/897/CEE
richiamata in relazione alla funzione di tutela dei crediti di lavoro in caso di insolvenza del datore.
evocato per sostenere che l'onere di attivazione del lavoratore va commisurato all'ordinaria diligenza.
richiamato dalla ricorrente per la ripartizione dell'onere probatorio in ordine ai presupposti dell'intervento del Fondo.
Massime di principio
- L'intervento del Fondo di garanzia per i crediti di lavoro presuppone, in linea generale, che il lavoratore abbia tentato infruttuosamente l'esecuzione forzata contro il datore di lavoro.
- L'onere di attivazione del lavoratore non si traduce in una ricerca illimitata e onerosa di qualunque bene o condebitore: è sufficiente un'esecuzione conformata all'ordinaria diligenza, nei tempi e nei modi compatibili con il procedimento previdenziale.
- L'ulteriore ricerca di beni o di soci della società estinta è esigibile solo quando dagli atti emergano concrete e ragionevoli possibilità di una nuova esecuzione fruttuosa.
- Per le società di capitali cancellate ed estinte, non può pretendersi dal lavoratore una ricerca indiscriminata dei soci; l'onere ulteriore sorge solo se sia positivamente dimostrato che i soci abbiano percepito somme in sede di liquidazione.
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