Cassazione Penale, Sentenza n. 48109/2023 del 04/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Marcato impugnava la riconducibilità a lui delle condotte di bancarotta (distrazione di oltre €530.000 e mala tenuta delle scritture) commesse nel periodo di liquidazione della Moto Marcato 2 s.r.l., deducendo di essere estraneo: i bonifici sarebbero stati disposti e operati da Pietro Giunti, legale rappresentante e acquirente delle quote; la somma era un fondo di accumulo per garantire un debito verso Yamaha; il trasferimento su altra banca era atto tecnico per ridurre i costi; la documentazione sarebbe stata consegnata a Giunti. La Corte d'appello aveva ritenuto che Marcato avesse continuato di fatto a svolgere funzioni gestorie (amministratore di fatto), sulla base della storia societaria, della conoscenza della situazione economica, della coincidenza temporale tra cessione quote e bonifici e della scarsa capacità cognitiva del Giunti (considerato prestanome).
La decisione
La Corte di legittimità ha annullato la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. Ha ritenuto insufficiente e illogica la motivazione che aveva ascritto a Marcato i bonifici eseguiti durante la gestione formale di Giunti: la mera coincidenza temporale tra cessione delle quote e bonifici non prova che Marcato abbia continuato ad esercitare in concreto le funzioni gestorie; la qualificazione di "amministratore di fatto" va valutata con i criteri civilistici (art. 2639 c.c.) che richiedono l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori; mancano elementi fattuali e una motivazione congrua per ritenere che Marcato abbia avuto tale posizione dopo la cessione. La motivazione che puntava sulla scarsa capacità del Giunti è irrilevante o, se valida, indicherebbe semmai l'estraneità di quest'ultimo. Per queste ragioni la sentenza è stata annullata e rinviata.
Norme richiamate
La qualifica di amministratore di fatto richiede l'esercizio continuativo e significativo dei poteri tipici dell'organo gestorio; non è necessario esercitare tutti i poteri, ma occorre una attività gestionale apprezzabile, non episodica
Giurisprudenza della Cassazione (Sez. 5, n. 35346/2013; Sez. 5, n. 9222/1998, Galimberti; Sez. 1, n. 18464/2006)
Precedenti interpretazioni indicano che la prova dell'amministratore di fatto si fonda su elementi sintomatici di gestione o cogestione (inserimento organico, funzioni direttive, rapporti con dipendenti/fornitori/finanziatori, attività nelle varie branche aziendali) e che la valutazione di tali elementi è questione di fatto sindacabile in Cassazione solo nella misura in cui la motivazione sia congrua e logica
Massime di principio
- Per ritenere un soggetto "amministratore di fatto" occorre dimostrare l'esercizio continuativo e significativo di poteri gestori; meri indizi cronologici (es. coincidenza fra cessione quote e bonifici) non sono sufficienti
- La qualificazione civilistica di posizione di fatto (art. 2639 c.c.) costituisce parametro di riferimento anche per l'imputazione penale di reati societari: la nozione civile determina la responsabilità penale quando integrata da adeguata prova
- La responsabilità penale per atti posti in essere dopo il trasferimento formale di funzioni richiede prova concreta del controllo o della direzione di tali atti da parte del presunto amministratore di fatto; la mera conoscenza pregressa della situazione della società non basta
- L'accertamento giudiziale deve offrire una motivazione logica e congrua che colleghi gli elementi di fatto alla conclusione sulla posizione gestionale: assenza di tale motivazione comporta annullamento e rinvio
- La scarsa capacità cognitiva del rappresentante formale (presunto prestanome) può escluderne la responsabilità e, se provata, indebolisce la tesi della persistenza del controllo da parte del precedente amministratore
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