Cassazione Penale, Sentenza n. 6518/2022 del 23/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente deduceva vizio di motivazione per la mancata derubricazione del fatto da tentato omicidio a lesioni personali aggravate, sostenendo che la persona offesa non è mai stata in pericolo di vita. Contestava inoltre l'entità della pena ritenuta eccessiva rispetto ai fatti e al buon comportamento processuale, chiedendo la riduzione della pena e l'annullamento della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p., l'imputato e il pubblico ministero avevano concordato in sede di appello la quantificazione della pena (anni 3 e mesi 8) e l'imputato aveva rinunciato a tutti gli altri motivi di appello eccetto la riduzione della pena. Di conseguenza le doglianze sulla qualificazione giuridica del fatto (derubricazione) erano precluse in cassazione. La Corte ha inoltre verificato che la pena concordata era stata dichiarata congrua dal giudice di appello e quindi non rivedibile. Per effetto della declaratoria di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
L'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, dispone che la Corte di appello provvede in camera di consiglio anche quando le parti, nelle forme previste dall'articolo 589, ne fanno richiesta dichiarando di concordare sull'accoglimento, in tutto o in parte, dei motivi di appello, con rinuncia agli altri eventuali motivi.
Lo strumento del concordato ex art. 599-bis produce effetto preclusivo: le parti che concordano su punti dell'appello rinunciano a dedurre le stesse questioni in cassazione; l'unica eccezione è l'irrogazione di una pena illegale.
art. 599, comma 4 cod. proc. pen.
Il potere dispositivo delle parti limita la cognizione del giudice di secondo grado e ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (principio esteso al concordato ex art. 599-bis).
La declaratoria di inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, salvo elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Ha introdotto l'art. 599-bis, disciplinando il concordato in appello e le relative conseguenze.
Giurisprudenza richiamata (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019; Sez. 4, n. 53565 del 27/09/2017; Corte cost., sent. n. 186 del 2000)
Costituiscono precedenti che affermano la preclusione delle doglianze riguardanti i punti oggetto di concordato e il principio secondo cui la rinuncia alle impugnazioni comporta effetti analoghi, nonché il principio che la dichiarazione di inammissibilità può comportare sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- Se in appello l'imputato e il pubblico ministero concordano su punti dell'appello (concordato ex art. 599-bis) e l'imputato rinuncia ad altri motivi, le questioni oggetto della rinuncia non possono essere sollevate in cassazione.
- La derubricazione della fattispecie (es. da tentato omicidio a lesioni) può essere impugnata solo se non sia stata espressamente rinunciata nel concordato; la rinuncia preclude la verifica in sede di legittimità.
- La Corte d'appello verifica la congruità della pena concordata; una volta valutata come proporzionata, la stessa non è rimessa in discussione in cassazione salvo che la pena sia illegale.
- La scelta di aderire a un concordato comporta rischi preclusivi: chi intende mantenere contestazioni sulla qualificazione del fatto o su questioni di merito deve evitare di rinunciare a quei motivi in sede di appello.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta normalmente condanna alle spese e può comportare il pagamento di una sanzione pecuniaria alla Cassa delle ammende, salvo giustificazioni che escludano la colpa.
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