Cassazione Penale, Sentenza n. 23416/2024 del 11/06/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il Tribunale di L'Aquila aveva dichiarato la perdita di efficacia della custodia cautelare in carcere applicata a Pamela Pierdomenico per tentato omicidio, ritenendo che la mancata trasmissione integrale di un supporto informatico (chiavetta USB / DVD con videoriprese) avesse impedito la valutazione di elementi favorevoli alla difesa. Il Procuratore di Pescara ha impugnato l'ordinanza sostenendo che non si trattò di vera e propria "omessa" trasmissione ma di trasmissione di annotazioni/presenza di frames riassuntivi già inviati, e che il Tribunale aveva applicato erroneamente la sanzione prevista dall'art. 309, comma 10 c.p.p. pur essendosi invece verificato un caso di trasmissione incompleta.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso del Procuratore, ritenendo che il Tribunale di L'Aquila non si sia attenuto ai principi di diritto consolidati: il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere integralmente tutti i supporti tecnici se trasmette verbali/annotazioni rappresentativi; la perdita di efficacia della misura riguarda la mancata trasmissione e non la trasmissione difettosa/incompleta; il Tribunale avrebbe dovuto, anziché dichiarare automaticamente l'inefficacia, esercitare il potere di sollecitare la trasmissione integrativa del supporto o valutare se gli atti mancanti fossero realmente decisivi (prova di resistenza). L'ordinanza impugnata è stata annullata con rinvio al Tribunale di L'Aquila per nuovo giudizio conforme ai principi indicati.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen., comma 5
Stabilisce l'obbligo di trasmissione degli atti al tribunale del riesame; interpretato come non imponente la trasmissione integrale di ogni supporto tecnico se sono stati inviati verbali/annotazioni rappresentativi degli elementi su cui si fonda la richiesta cautelare.
art. 309 cod. proc. pen., comma 10
Prevede la sanzione (perdita di efficacia della misura) per la mancata trasmissione; la Corte chiarisce che questa sanzione è riferita alla vera e propria omissione e non a trasmissioni incomplete o difettose quando siano stati forniti riassunti/annotazioni rappresentativi.
art. 309 cod. proc. pen., comma 7
Indica la competenza del tribunale per il riesame: la decisione è rinviata al Tribunale di L'Aquila, che dovrà riesaminare la questione seguendo i principi richiamati.
art. 606, lett. b), cod. proc. pen.
Norma che individua il vizio di motivazione o violazione di legge come motivo di ricorso per cassazione; utilizzata quale base formale per il ricorso del Procuratore.
Massime di principio
- Il pubblico ministero non è obbligato a trasmettere integralmente tutti i supporti tecnici se fornisce verbali o annotazioni che rappresentino fedelmente gli elementi su cui si fonda la richiesta di misura cautelare.
- La perdita di efficacia della misura cautelare ai sensi dell'art. 309 c.p.p. trova applicazione nella ipotesi di mancata/omessa trasmissione degli atti, non automaticamente nell'ipotesi di trasmissione incompleta o difettosa.
- Se il giudice ritiene necessari atti non integralmente trasmessi, deve sollecitare la trasmissione integrativa entro i termini procedurali (tenendo conto del termine massimo per decidere), anziché dichiarare subito l'inefficacia della misura.
- La difesa che invoca l'inefficacia per mancata trasmissione deve indicare in modo specifico quali dati o parti dell'atto siano decisivi e sottratti al controllo del giudice; mere affermazioni generiche non sono sufficienti.
- Il tribunale del riesame deve svolgere la cosiddetta "prova di resistenza": verificare se gli atti mancanti siano effettivamente decisivi o irrilevanti ai fini della decisione cautelare e, se non determinanti, può decidere comunque.
- In caso di errore di trasmissione (incompletezza per errore), la soluzione corretta è normalmente la richiesta di integrazione e il prosieguo del giudizio; la sanzione estrema (perdita di efficacia) è riservata ai casi di omissione totale.
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